Comunicazione dall’Agenzia delle Entrate riguardante irregolarità nella dichiarazione dei redditi del 2019 e 2020

Numerose le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate inviate ai contribuenti per anomalie, rilevate dal sistema tributario nazionale, relative al quadro RW, nonché per i redditi esteri derivanti dai conti correnti bancari, redditi immobiliari e di lavoro dipendente.

Come sono state individuate le anomalie?

Le segnalazioni di anomalia hanno origine dallo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi aderenti al programma internazionale (Common Reporting Standard – CRS) sottoscritto a Berlino il 29/10/2014.

Lo scambio automatico delle informazioni è applicato a tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea e via via procede la sua rapida estensione anche ai Paesi extra – UE.

Gli obiettivi dell’Agenzia delle Entrate

L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate, per il tramite delle lettere di compliance, è quello di ridurre le irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi,  rappresentante da:

  • Violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW);
  • omessa indicazione in dichiarazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera (anche di lavoro dipendente).

Quali possibili anomalie?

Attraverso il CRS, l’Agenzia delle Entrate italiana ha visibilità del patrimonio estero (per esempio, conti correnti, immobili, rapporti di lavoro dipendenti) detenuto dai contribuenti residenti in Italia, permettendo non solo i controlli sulla correttezza delle dichiarazioni ma evidenziando eventuali omissioni.

Le anomalie e le omissioni dei residenti in Italia sui conti correnti.

La lettera di “Anomalia Redditi” evidenzia che risultano movimenti di denaro, titoli su conti correnti esteri, che non sono stati inseriti, dai soggetti ritenuti residenti in Italia, nella dichiarazione dei redditi italiana.

Cosa fare quando si ricevere la lettera di Compliance

Al ricevimento della lettera dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve procedere ad uno specifico controllo della propria posizione fiscale per rilevare:
·       le eventuali violazioni;
·       la tipologia delle violazioni;
·       il possibile impatto di un allargamento dell’attività di accertamento  non solo per l’anno d’imposta in analisi, ma anche considerando gli anni precedenti o successivi, ancora accertabili.

Quali sono le sanzioni delle omissioni del quadro RW

Si deve evidenziare che la mancata o l’infedele segnalazione del conto estero nel quadro RW è punita con la sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato.
Qualora il conto estero non dichiarato sia detenuto in un Paese black list, la sanzione è raddoppiata, variando dal 6% al 30%.

Come regolarizzare dopo una lettera di Compliance

La ricezione della lettera dell’Agenzia delle Entrate, permette al contribuente di regolarizzare le effettive violazioni fiscali, attraverso lo strumento del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, disponendo delle ridotte sanzioni.

Come procedere al ravvedimento operoso

Ai fini della regolarizzazione delle violazioni fiscali, rappresentate generalmente dal mancato inserimento nella dichiarazione dei redditi degli investimenti esteri, immobili esteri o redditi di lavoro dipendente estero,  è necessario presentare una dichiarazione integrativa utilizzando esclusivamente il Modello Redditi Persone Fisiche 2020 oppure 2021.
Oltre alla presentazione della dichiarazione integrativa è necessario effettuare il pagamento delle maggiori imposte e delle sanzioni ridotte, per effetto del ravvedimento.

Il caso della comunicazione ricevuta da un contribuente ai sensi dell’art. 32 del Dpr n. 600/73: la mancata iscrizione AIRE e la prova della residenza estera.

Sono numerose le lettere ricevute dai contribuenti in cui l’Agenzia delle Entrate, riscontra omissioni, o presunte omissioni, nella redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, in conseguenza della mancata iscrizione AIRE, ovvero alla mancata registrazione, nel proprio Comune dell’ultima residenza in Italia, del  trasferimento all’estero della residenza.

L’omessa registrazione AIRE e la doppia residenza: strumenti di prova

In tale situazioni di omessa registrazione all’AIRE, l’Agenzia delle Entrate, richiede la prova della residenza fiscale estera con la presentazione in copia della documentazione, con particolare riguardo (ma non solo) al certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale estera.

I tempi entro i quali rispondere alla lettera dell’Agenzia delle Entrate

La documentazione probatoria, risulta spesso di particolare difficoltà nel reperimento, per i tempi indicati nella comunicazione dell’Ufficio, ovvero solo 15 giorni, e, soprattutto, in ragione di ulteriori ed eventuali cambiamenti di Paese di residenza, con particolare riguardo ai Paesi extra – UE.

Quale difesa del contribuente per la residenza

La difesa del contribuente che ha omesso l’iscrizione AIRE, risulta documentale, e quindi, particolare attenzione deve essere riferita al concetto di residenza di cui all’articolo 2 del Dpr 917/86 e ai chiarimenti della CM 20/E del 4/11/2024 che impattano anche ai fini del concetto di residenza ante modifica del Dlgs 209/2023.

Inoltre, si dovrà effettuare particolare attenzione alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, nei casi di non iscrizione AIRE, in quanto la normativa interna sulla residenza, dovrà essere coordinata con le disposizioni contenute nelle Convenzioni. Si deve sottolineare che la CM 20 del 2024 chiarisce che “la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno  è, infatti, pacificatamente riconosciuta e, in ambito tributario, sancita dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del DPR del 29 settembre 1973 n. 600. … Nelle ipotesi in cui le normative interne degli Stati contraenti entrino in conflitto, qualificando entrambe una persona come residente ai fini fiscali nel rispettivo Stato, trova applicazione il successivo paragrafo 2, il quale prevede che il caso concreto debba essere risolto mediante l’applicazione di specifiche regole (tie breaker rules) che consentono di attribuire la residenza ad uno solo dei due Paesi.

Nell’ambito delle tie breaker rules previste dalle Convenzioni, si rileva la prevalenza del criterio dell’abitazione permanente alle quali seguono, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del contribuente.

La mancata iscrizione AIRE, ovvero la mancata cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente: i casi risolti da Traballi & Associates

Lo Studio Traballi & Associates, specializzato nella gestione della residenza fiscale internazionale ha risolto recentemente casi di doppia residenza e di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.

Le situazioni riguardano persone fisiche che avendo omesso di cancellarsi dalla popolazione residente in Italia, e quindi di iscriversi all’AIRE, hanno ricevuto l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato la presenza del contribuente nelle anagrafe della popolazione residente in Italia e l’omessa dichiarazione dei redditi in Italia con gli annessi conti correnti esteri.

Lo Studio ha difeso i contribuenti documentando e vincendo il principio della doppia residenza attraverso la documentazione probatoria e l’utilizzo delle Convenzioni internazionali.

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