La proroga per il regime impatriati per un ulteriore quinquennio senza pagamento per i soggetti rientrati in Italia dal 1° maggio 2019

Di seguito analizziamo le ipotesi di proroga del regime impatriati a secondo della data di acquisizione della residenza fiscale in Italia.

Soggetti rientrati dal 1° maggio  2019 al 2 luglio 2019

L’agenzia delle entrate in un interpello inedito (link all’Interpello Regime Impatriati e oggetto di commento su Il Sole 24 ore del 18/6/2024) e non pubblico, supportato nella redazione dallo  Studio Traballi & Associates,  ha affermato che la proroga dell’agevolazione degli impatriati per cinque periodi di imposta a partire dagli anni di imposta 2019 fino al 31/12/2023 opera in maniera automatica (con presentazione autocertificazione al datore di lavoro) e senza pagamento.

Estensione Regime Impatriati: Le condizioni

Le condizioni per la proroga sono state introdotte dal Dl. 30/4/2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, con l’articolo 5 comma 1, lettera c) che ha inserito il nuovo comma 3 – bis nell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015.

Le condizioni sono previste per i lavoratori (dipendenti, autonomi o imprenditori individuali) che disponendo delle condizioni soggettive ed oggettive per l’applicazione del regime impatriati, ulteriormente si trovino in una delle condizioni seguenti (CM 33/2020):

  • Con almeno un figlio minorenne oppure a carico;

oppure

  • Acquistino un’unità immobiliare residenziale in Italia (successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento). L’acquisto deve avvenire direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Dimensione dell’agevolazione, durata e modalità

La proroga prevede che I redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L’agevolazione viene incrementata al 90% (e quindi con tassazione solo del 10%) per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico.

L’agevolazione nelle condizioni sopra indicate, decorre per ulteriori 5 anni successivi al primo quinquiennio agevolato.

Pertanto, per coloro ce sono rientrati nel periodo tra il 1° maggio e il 2 luglio 2019 dispongono dell’estensione automatica e senza pagamento.

Qualora, in presenza delle condizioni sopra specificate, il lavoratore non avesse applicato per l’estensione, riteniamo sussistere la possibilità di applicazione anche “tardiva” dell’agevolazione relativa all’estensione.

L’esercizio della proroga avviene mediante l’autocertificazione da consegnare al proprio datore di lavoro in cui si dichiara la volontà di beneficiare della estensione temporale del regime e dichiarando di soddisfare tutte le condizioni per poterne beneficiare dell’estensione. Altra ipotesi è quella relativa ai lavoratori autonomi ed imprenditori che possono procedere all’estensione in modo automatico nella dichiarazione dei redditi e senza pagamento.

Lavoratori impatriati trasferiti in Italia dal 3 luglio 2019, possono optare dal 1/1/2025 per la proroga gratuita per ulteriori cinque periodi di imposta

La casistica in oggetto riguarda i lavoratori che sono rientrati in Italia dal 3 luglio 2019 e che, pertanto, sono da considerarsi fiscalmente residenti in Italia a partire dal 1/1/2020.

Per tali soggetti, è prevista la possibilità di estendere il regime impatriati per un ulteriore quinquienno a partire (per i soggetti con residenza fiscale dal 2020) dal 1/1/2025 e senza pagamento.

Anche in tale caso la conferma dell’Agenzia delle Entrate deriva da un interpello inedito e non pubblico supportato nella redazione dallo  Studio Traballi & Associates.

Il caso riguardava un lavoratore rientrato in Italia nel settembre 2019, il quale, in presenza di un immobile acquistato in comproprietà con la convivente nel maggio 2023, ha ritenuto sussistente i requisiti per la proroga gratuita a partire dal 1/1/2025.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso l’introduzione delle nuove disposizioni, ha sostenuto che “Laddove possa considerarsi rispettato il requisito previsto dal comma 3-bis dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015, relativo all’acquisto entro il primo quinquiennio di fruizione dell’agevolazione, di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, che deve permanere per tutto il nuovo periodo agevolato, l’istante puo’ essere legittimato a prolungare la fruizione del regime in parola negli anni dal 2025 al 2029, senza effettuare il versamento di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del D.l. 34/2019, riservato, come detto, ai lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019”.

Le condizioni della possibile proroga/estensione del Regime Impatriati

In presenza delle condizioni soggettive ed oggettive per il regime impatriati, i lavoratori, possono applicare per la proroga  senza pagamento quando si trovino in una delle condizioni seguenti (CM 33/2020):

  • Con almeno un figlio minorenne oppure a carico;

oppure

  • Acquistino un’unità immobiliare residenziale in Italia (successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento). L’acquisto deve avvenire direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Dimensione dell’agevolazione,  durata e modalità

La proroga anche per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale nel 2020 ricalca in maniera analoga quella prevista per coloro che sono rientrati tra il 15/2019 e il 2 luglio 2019; ovvero prevede l’abbattimento della base imponibile del 50% oppure del 90%  (e quindi con tassazione solo del 10%) per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico. Le modalità di esercizio sono l’autocertificazione oppure la redazione della dichiarazione del redditi.

L’estensione della proroga è di cinque periodi di imposta a partire dal 1/1/2025 e fino a tutto il 31/12/2029.