Il quadro RW e il ravvedimento operoso
in caso di omessa compilazione e pagamento dell’IVAFE e dell’IVIE
Il quadro RW è un quadro del modello Unico in cui devono essere inserite le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.
Ai sensi dell’art. 4 del DL 167/1990 e successive modifiche sono obbligati alla presentazione del quadro RW i seguenti soggetti RESIDENTI IN ITALIA:
Ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, sono considerati soggetti residenti in Italia le persone fisiche che “per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile”.
Le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali si considerano residenti se “per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato” (Ai sensi dell’Art. 5, comma 3, lettera d) e art. 73, comma 3, TUIR).
Nota bene: Se il contribuente è obbligato alla presentazione del Modello Redditi delle Persone fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente al modello Redditi, entro i termini ordinari di presentazione.
Qualora, sia stato presentato il modello 730 oppure vi sia l’esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW deve essere presentato con il solo Frontespizio del modello Redditi entro i termini di presentazione ordinari della dichiarazione.
Inoltre, attraverso il quadro RW avviene assolto il monitoraggio delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero da soggetto residente in Italia; nonché, il calcolo e pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili all’estero IVIE (pari allo 0,75%) e per l’assolvimento dell’imposta sulle attività finanziarie (IVAFE)
L’imposta IVAFE è pari al 2 per mille ed è calcolata sul valore dei prodotti finanziari ed è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 europer ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Qualora il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi riferibili pro quota.
Negli ultimi anni si è rilevata una sempre più intensa attività di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente agii omessi quadri RW.
Tale attività è stata ampliata per effetto dello scambio automatico d’informazioni a partire dal 2017 ciò in base.
L’Agenzia delle Entrate sulla base di apposite comunicazioni, mette a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti anomalie sulle attività patrimoniali e finanziarie (per i quali sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW) derivanti dallo scambio di informazioni con oltre 100 Paesi del mondo.
Già per l’anno di imposta 2018 sono numerose le comunicazioni pervenute ai contribuenti residenti in Italia per omessa compilazione del quadro RW. In particolare si evidenzia un’attività intesa di scambio di informazioni con Gran Bretagna e Svizzera ma anche con India e Paesi Arabi e del Sud Est Asiatico.
Ravvedimento
A seguito della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è possibile provvedere al ravvedimento operoso effettuando i seguenti passi:
Le sanzioni sono modulate a seconda degli anni successivi alla presentazione della dichiarazione integrativa rispetto alla scadenza ordinaria. Inoltre variano a secondo se siano dovute imposte da redditi di Paesi Black list o non Black list. Per ultimo va calcolata la sanzione per l’omessa presentazione del quadro RW sanzione dello 0,5% o 1% (ovvero 3% o 6% degli importi non indicati nel quadro RW sezione II, ridotti a 1/6 a secondo che le attività siano situate in Paesi non Black list o in Paesi Black list).
Lo Studio rimane a disposizione per la redazione delle dichiarazioni dei redditi integrative e per il calcolo del ravvedimento operoso del quadro RW.