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Residenza estera e iscrizione AIRE

Residenza estera e iscrizione AIRE

Per la residenza estera per la Corte di Cassazione vale solo l’iscrizione AIRE.  Un contribuente iscritto all’anagrafe di un comune italiano, sia pure trasferito all’estero, paga le imposte in Italia.

Lo hanno stabilito i giudici della sezione VI della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16634/2018 depositata il 25 giugno 2018.

L’AIRE è “Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero“. Tale anagrafe è stata istituita con la Legge n. 470/1988 e regolamentata dal D.P.R. n. 323/1989. Contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato di risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ad un anno. Ogni Comune italiano ha la propria Aire e l’iscrizione è obbligatoria. Scopri le modalità di iscrizione rapida all’AIRE.

Per provare la residenza all’estero serve l’iscrizione all’AIRE

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16634 del 2018, depositata il 25 giugno 2018, ha sottolineato che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone iscritte all’Anagrafe della popolazione residente.

La CONSEGUENZA prevista dalla stessa Corte di Cassazione è che i soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta, ovunque prodotti.

Se manca l’iscrizione all’AIRE si pagano le imposte in Italia

La sentenza della Cassazione prende posizione a favore dell’Agenzia delle Entrate nella disputa che vedeva in causa l’Agenzia delle entrate e un contribuente che svolgeva la propria attività lavorativa nel Regno Unito, pagando le relative imposte nel solo REGNO UNITO, ovvero nel cosiddetto Paese della fonte, senza essere iscritto all’AIRE.

L’ordinanza sottolinea che fondamentale è l’iscrizione al registro dei residenti all’estero, quale elemento per stabilire dove sia la residenza fiscale, rifacendosi anche alla sentenza n. 21970 del 2015. Le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’articolo 2 d.p.r. 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia. La conseguenza è che, ai fini predetti essendo l’iscrizione considerata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un comune italiano.