Procedura di iscrizione rapida all’AIRE
La procedura di iscrizione rapida all’AIRE
L’AIRE è “Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero“. Tale anagrafe è stata istituita con la Legge n. 470/1988 e regolamentata dal D.P.R. n. 323/1989. Contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato di risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ad un anno. Ogni Comune italiano ha la propria Aire e l’iscrizione è obbligatoria. Lo studio Traballi si occupa di consulenza fiscale internazionale a Monza ed è in grado di seguire il cliente durante tutto il procedimento di iscrizione all’AIRE.
Chi deve iscriversi all’Aire
Sono tenuti ad iscriversi all’AIRE:
- I cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza da un Comune italiano all’estero, per un periodo superiore a un anno;
- tutti i cittadini italiani, nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
- i cittadini stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, e, ivi, continuano a risiedere.
- Effetti dell’iscrizione
Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 470/1988 e dalla prassi operativa, si ricorda che l’iscrizione all’AIRE potrebbe risultare effettiva in momenti diversi, in base alla procedura seguita.
Decorrenza iscrizione AIRE
In relazione alle modalità con cui si richiede l’iscrizione all’anagrafe possono verificarsi diverse situazioni.
1) Iscrizione effettuata presso gli Uffici dell’ultimo Comune italiano di residenza. La decorrenza dell’iscrizione è immediata e vi sarà una successiva comunicazione alla Rappresentanza Consolare presente nel nuovo Paese di residenza;
2) Iscrizione effettuata direttamente presso gli Uffici della Rappresentanza Consolare presente nel nuovo Paese di residenza. La decorrenza sarà dal giorno della comunicazione di avvenuta iscrizione – a cura dell’Ufficio stesso – all’ultimo Comune italiano di residenza del soggetto interessato. In questo caso la comunicazione dovrà avvenire entro 180 giorni dall’avvenuta iscrizione, con conseguenti rischi in termini di mantenimento della residenza fiscale in Italia per un ulteriore periodo di imposta.
E’ opportuno sottolineare che la procedura n. 1 tramite l’iscrizione presso gli uffici del comune italiano di residenza è di fatto immediata, salvo perfezionamento della stessa presso il consolato.
Modalità di presentazione “Rapida” di iscrizione Aire presso Comune italiano
Il modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato all’ufficio anagrafe del Comune di residenza, ovvero inviato agli indirizzi comunali sotto riportati tramite raccomandata, fax o via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita solo ad una delle seguenti condizioni, in alternativa:
- la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
- l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
- la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela.
AIRE – Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero
La residenza fiscale rappresenta uno dei principi fondanti dell’intero sistema tributario in materia di imposte dirette. Difatti un soggetto persona fisica sarà tenuto a versare le imposte in Italia sui redditi ovunque prodotti nel mondo (“Worldwide taxation“) qualora risulti fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 917/86 e, quindi, per la maggior parte del periodo di imposta:
- Risulti nelle anagrafi della popolazione residente; oppure
- Abbia nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell’articolo 43, comma 1, Codice civile; oppure
- Abbia nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell’articolo 43, comma 2, Codice civile.
Pertanto, per spogliarsi della propria residenza fiscale in Italia – ed assolvere gli obblighi fiscali sui soli redditi (eventualmente) prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 917/86 – un cittadino italiano è tenuto anzitutto ad iscriversi all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) cancellandosi, di conseguenza, dall’Anagrafe della popolazione residente (APR).
Infatti, la sola formale iscrizione all’APR costituisce elemento idoneo a considerare il soggetto fiscalmente residente in Italia e sufficiente a superare le eventuali evidenze fattuali che potrebbero ricondurre la residenza, dello stesso, all’estero.
Soggetti fiscalmente non residenti in Italia ma non iscritti all’AIRE
Un soggetto che si trasferisce all’estero omettendo la cancellazione anagrafica, con contestuale iscrizione all’AIRE, viene considerato, per normativa interna, fiscalmente residente per presunzione assoluta. Tale presunzione può essere superata. Tuttavia spesso le Commissioni Tributarie e anche la Cassazione prendono comunque decisioni contraria. La presunzione viene superata mediante il ricorso alla normativa internazionale. Ll Modello OCSE detta una serie di regole volte a determinare la residenza fiscale in caso di conflitto tra le normative domestiche di due Stati.
In realtà quando un soggetto è considerato residente in Italia per non essersi iscritto all’AIRE – ma anche in un altro Stato per avervi fissato la propria dimora esclusiva o il proprio centro degli interessi vitali in vigenza di una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni – dovrebbe prevalere la c.d. residenza di fatto, ma evidentemente non sempre l’argomento viene sollevato in contenzioso.
Convenzioni Internazionali
Per evitare che i cittadini subiscano una doppia imposizione, che si avrebbe in seguito al pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito, sia in quello di residenza, l’Italia ha stipulato con molti Paesi Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, come meglio indicato di seguito.
Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sono accordi tra due Stati, attraverso i quali viene disciplinata la sovranità tributaria di entrambi, in base al principio della reciprocità.
Oltre a evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio dei rispettivi residenti, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.
Generalmente, le Convenzioni non prevedono che sia un unico Stato, tra i due contraenti, ad assoggettare a tassazione un determinato tipo di reddito (tassazione esclusiva). Per questo motivo, è necessario dichiarare in Italia anche i redditi conseguiti all’estero. La doppia imposizione viene comunque eliminata mediante l’applicazione del credito d’imposta per imposte pagate all’estero.
Effetti dell’iscrizione e residenti estero “fasulli”
L’iscrizione all’AIRE, pertanto, costituisce da una parte il principale requisito formale – necessario ma non sufficiente – per comprovare il proprio status di non residente nel territorio dello Stato; dall’altra risulta essere strumentale sia per il monitoraggio dei contribuenti italiani che lasciano l’Italia e sia per l’eventuale verifica dell’effettività del trasferimento all’estero.
Sul tema, già la circolare ministeriale n. 304/1997 chiariva in primo luogo che “la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova […]” e forniva in proposito indicazioni operative alle attività investigative e di intelligence volte ad individuare “i presupposti per l’imposizione in Italia” – la residenza o il domicilio – ed accertare “i redditi sottratti a tassazione”.