Fattura elettronica: novità 2018
Novità fattura elettronica
Traballi è uno studio Commercialisti a Monza che si occupa di consulenza aziendale e assistenza fiscale per imprese a Monza e Provincia. Oggi affronteremo un tema che coinvolge molte aziende, quello della fattura elettronica 2018. Nella legge di Bilancio per il 2018 è stato previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica. Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per alcune categorie. Rientrano nella fatturazione elettronica 2018 le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito dei contratti di appalto con una pubblica amministrazione e per talune cessioni di carburanti.
A cosa si applica la fattura elettronica
L’obbligo di fatturazione elettronica interessa tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Naturalmente sono incluse le relative eventuali variazioni, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.
La fattura elettronica dovrà quindi essere emessa in tutti i casi in cui il cedente o prestatore è tenuto ad emettere le fatture. Vale anche su specifica richiesta del cliente, privato consumatore. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Naturalmente una copia della fattura elettronica in formato cartaceo sarà messa a disposizione direttamente da chi emette il documento.
Si evidenzia che, sebbene il cedente/prestatore sia obbligato alla fatturazione elettronica, i privati consumatori finali possono rinunciare a ricevere il documento in formato elettronico o in formato analogico.
Esonero fattura elettronica: chi ne ha diritto
Sono esonerati dalla fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel “regime di vantaggio”. Quindi sono i soggetti di cui al D.L. n. 98/2011 (minimi) e quelli che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014.
Cos’è la fatturazione elettronica
Le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche prevedono che la “fattura elettronica”:
- contiene obbligatoriamente tutte le informazioni richieste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Ovviamente si tratta dei dati indicati nell’art. 21bis (nel caso della fattura semplificata);
- è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (di seguito “SdI”) che lo recapita al soggetto ricevente. La trasmissione al Sdi può anche essere effettuata, per conto del soggetto obbligato, da un intermediario;
- è un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili, conforme alle specifiche tecniche del Provvedimento del 30 aprile 2018. Si precisa che per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione restano valide le regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013.
Trasmissione e controllo della fattura elettronica
Al fine di agevolare e rendere più veloce il processo di fatturazione elettronica, sono state previste diverse possibilità di trasmissione della fattura elettronica al SdI. La trasmissione può avvenire
- posta elettronica certificata (PEC);
- fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate e l’app, i titolari di partita IVA che emettono la fattura potranno acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario/committente ed il suo indirizzo telematico tramite un QRcoderocedura web e app dedicata, messi a disposizione dall’Agenzia Attraverso l’apposita funzionalità del servizio web “F.
L’Agenzia delle Entrate rende anche disponibile il servizio di conservazione delle fatture emesse. I servizi web sono accessibili mediante SPID, credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L’app dedicata è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel.
Leggi l’intera informativa riguardante la fatturazione elettronica 2018.