Chiarimenti fatturazione elettronica
Circolare Agenzia Entrate 2 luglio 2018: chiarimenti sulla fatturazione elettronica
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13 del 2 luglio 2018 ha fornito alcuni chiarimenti sul tema della fattura elettronica. Il riferimento è ai soggetti esteri che ai fini IVA si siano identificati in Italia. Inoltre, si applica a coloro che abbiano nominato un rappresentante fiscale. Studio traballi è un commercialista a Monza specializzato in assistenza fiscale internazionale. Contattate lo studio per esigenze di consulenza fiscale internazionale.
Obbligo di fatturazione elettronica soltanto per i soggetti esteri stabiliti
Come evidenziato dalla Circolare, il Consiglio dell’Unione Europea, con decisione di esecuzione presa il 16 aprile 2018, ha stabilito che l’Italia può imporre l’obbligo della fatturazione elettronica soltanto ai soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. Inoltre, l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetto stabiliti sul territorio italiano non deve essere subordinato all’accordo del destinatario.
Quindi, come chiarito dalla Circolare, agli altri soggetti esteri che operano in Italia come identificati, direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale, ma non sono stabiliti nel nostro Paese, non può essere imposta la fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.
Scarica l’informativa completa sulla fatturazione elettronica per soggetti esteri che operano in Italia.