Impatriati, chiarita l’elevata qualificazione e specializzazione
La laurea come alternativa all’esperienza per soddisfare il requisito dell’alta specializzazione richiesto nel regime degli impatriati. Lo ha ribadito la Corte di Giustizia di primo grado di Ancona nella sentenza 19.02.2025, n. 75.
di MARCO NESSI, ALBERTO TRABALLI
tratto da Ratio Quotidiano
Con riferimento al requisito soggettivo applicabile ai beneficiari del regime impatriati, i soggetti altamente qualificati devono possedere un titolo di istruzione superiore. Deve intendersi come tale quello relativo agli studi successivi al conseguimento del diploma di maturità, ovvero un titolo universitario o equiparato. Lo ha precisato la Corte di Giustizia di primo grado di Ancona nella sentenza 19.02.2025, n. 75.
Con riferimento al regime dei lavoratori impatriati (ex art. 16 D.Lgs. 147/2015), nonostante i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E/2017, la specifica dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (requisito che, com’è noto, può assumere rilevanza per coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica entro il 31.12.2023) è stato, da sempre, fonte di numerosi dubbi interpretativi. Sulla questione, nella citata circolare n. 17/E/2017 (paragrafo 3.3), l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto (richiamando testualmente la relazione al decreto attuativo D.M. 26.05.2016) il soddisfacimento del requisito in esame per coloro che, alternativamente, sono in possesso di quanto previsto per l’abilitazione all’esercizio di una professione regolamentata ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. a), nn. 1) e 3) D.Lgs. 6.11.2007, n. 206 o hanno conseguito un titolo di istruzione superiore rilasciato da un’autorità competente che attesti:
- il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- la relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011.
Con riferimento al citato punto n. 1), il completamento di un “percorso di istruzione superiore” non è mai stato definito in modo chiaro. Al riguardo, con riferimento a un soggetto rientrato in Italia nell’ottobre 2016 (regime impatriati ante D.L. 30.04.2019, n. 34), nella sentenza in commento, i Giudici hanno sostenuto che “il ricorrente è caduto nell’equivoco di ritenere che la locuzione “istruzione superiore” di cui alla normativa di settore come sopra riportata, fosse riferita al conseguimento del c.d. diploma di maturità“.
Di particolare importanza è la motivazione collegata all’interpretazione del termine “istruzione superiore“. Infatti, al riguardo, i giudici hanno affermato che: “l’art. 27-quater, che riempie di sostanza la lettera d) dell’art. 16 D.Lgs. 147/2015, fa riferimento, in senso proprio e giuridico, a quanto previsto dall’art. 1 R.D. 31.08.1933 n. 1592 (attualmente ancora vigente)“.
In base al R.D. 31.08.1933, n. 1592, l’Istruzione superiore è impartita:
- nelle Regie Università e nei Regi Istituti superiori, indicate nelle annesse tabelle A e B;
- nelle Università e negli Istituti superiori liberi;
- nelle Università e negli Istituti che hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.
Pertanto, i giudici hanno rigettato il ricorso per il rimborso delle imposte Irpef per insussistenza del requisito previsto dall’art. 16, c. 1, lett. d) D.Lgs. 147/2015, in mancanza dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Nel rigettare il ricorso per mancanza dei requisiti, i giudici, erroneamente, non hanno valutato l’alternatività tra il possesso dell’istruzione superiore (ovvero della laurea) e quello della “maturata qualifica professionale” sulla base dell’esperienza, ma hanno considerato necessarie sia l’una che l’altra. In realtà, non c’è dubbio (come sostenuto dalla Agenzia delle Entrate anche nei recenti interpelli 12.03.2025, nn. 71 e 74) che il requisito dell’elevata qualificazione possa essere soddisfatto, alternativamente, previo possesso di un titolo di istruzione superiore ovvero di una qualifica professionale rientrante nella classificazione ISTAT delle professioni CP 2011.
Appare quindi chiara la maggiore apertura dell’Agenzia delle Entrate, rispetto alla posizione della Giurisprudenza, in quanto viene riconosciuta la possibilità di applicare il regime degli impatriati a coloro che, pur non possedendo la laurea, sono in grado di dimostrare adeguate specializzazioni utili alla crescita del sistema Italia.
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