Regime degli impatriati: i requisiti per coloro che trasferiscono la residenza al Sud Italia.
Dubbi e soluzioni derivanti anche da interpelli non pubblici.
Dubbi e soluzioni derivanti anche da interpelli non pubblici.
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Decreto Internazionalizzazione), al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese, ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi (detta anche “regime degli impatriati”) prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
La ratio della norma, rimane troppo spesso sottovalutata da parte dell’Agenzia delle Entrate, mentre assume rilievo fondamentale nella proposizione dei ricorsi presso le Commissioni Tributarie da parte del contribuente.
La ratio della norma è espressa nella relazione illustrativa allo “Schema di decreto legislativo delegato recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”, detto anche “Decreto Internazionalizzazione” (D.lgs 14/9/2015 n. 147), con rifermento all’articolo 16, e prevede che il fine è “… quello dell’”attrazione” in Italia di capitale umano qualificato necessario all’internazionalizzazione delle imprese che operano in Italia, …”.
La ratio della norma giustifica oltremodo la maggiore agevolazione del 90%, concessa dall’articolo 16, comma 5-bis del D.Lgs 147/2015, con la conseguente tassazione ridotta al 10%, ciò per coloro che trasferiscono la residenza in alcune regioni del Centro – Sud e Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia).
L’analisi della maggiore agevolazione al Sud Italia, deve procedere con le disposizioni contenute nella CM 33/2020, in particolare al paragrafo 4 della stessa, intitolato: Trasferimento della residenza in una delle Regioni del centro e sud Italia.
“Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’impatriato fissi la residenza in una delle suddette Regioni, avrà diritto alla detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento, anche qualora svolga l’attività lavorativa in un Comune diverso da quello di residenza.
Resta inteso che la suddetta condizione deve verificarsi a partire dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza dall’estero in una delle suddette Regioni e permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.” (Vedi anche Agevolazioni Impatriati)
In merito al “luogo e momento di trasferimento della residenza in Italia” la CM 33/2020 al punto 7.10 specifica che “Ciò che rileva ai fini dell’accesso al regime agevolato di maggior favore è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell’impatrio”.
La Circolare Ministeriale 33/2020, non specifica quali sono le possibili conseguenze, qualora durante il quinquiennio, venga spostata la residenza in un’altra Regione, che non gode dell’agevolazione del 90% ma solo del 70%
L’unico elemento di riferimento in tali situazioni è specificato dal paragrafo 4 della CM 33/2020 sottolineando che “Resta inteso che suddetta condizione deve verificarsi a partire dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza dall’estero in una delle suddette Regioni e permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione”.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, anche in risposta ad interpelli non pubblici, sostiene che l’obbligo di mantenimento della residenza nelle Regioni del Sud, al fine dell’agevolazione del 90% deve permanere solo per il primo quinquiennio, ovvero dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nelle Regioni sopra indicate e per i quattro periodi di imposta successivi; pertanto, non risulta impegnato il periodo successivo di possibile estensione dell’agevolazione.
Possibili conseguenze del trasferimento della residenza durante il quinquiennio in regioni non “agevolate”.
I possibili “scenari” e conseguenze del trasferimento della residenza da una regione del Sud Italia, (per esempio Sardegna), in una regione agevolata solo al 70% (per esempio Lombardia) potrebbero essere le seguenti:
A) dal periodo di imposta di trasferimento della residenza in Regione non agevolata (solo 70%), applicazione dell’agevolazione del 70% ed è fatta salva la parte di agevolazione al 90% per i periodi di imposta con residenza in Regione agevolata;
B) totale applicazione dell’agevolazione ridotta al 70% per tutto il quinquiennio e, pertanto, con necessario riversamento delle imposte differenza tra il 90% goduto e il 70%, con sanzioni ridotte;
C) perdita integrale dell’agevolazione del regime impatriati con riversamento delle imposte e delle sanzioni ridotte.
L’ipotesi piu’ accreditabile rimane il punto B) in quanto piu’ aderente alle risposte della stessa Agenzia delle Entrate.
L’ipotesi al punto C) deve escludersi senza alcun dubbio, in quanto la residenza rimane comunque in Italia e pertanto i requisiti previsti dalla norma sono salvi.
Il punto A) seppur maggiormente aderente alla ratio della norma, non trova conforto delle risposte ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e pertanto, rimane l’ipotesi difficilmente sostenibile, anche in contenzioso.
Volendo fare un esempio:
Soggetto impatriato in Sardegna il 1° maggio 2022 potrà godere dell’agevolazione del 90% se mantiene la residenza in Sardegna per il 2022 e i quattro anni successivi.
Qualora, trasferisse la residenza il 1° marzo 2023 in Lombardia, non potrà piu’ godere dell’agevolazione al 90% ma solo del 70% per il 2022 e successivi, con necessario riversamento delle imposte del 2022 e del periodo 1/1/2023-28/2/2023, pari al 20%, ovvero differenza tra il 90% e il 70% oltre alle sanzioni.
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