Impatriati regime fiscale

Agevolazione impatriati e recupero degli anni pregressi

Modalità di esercizio dell’agevolazione impatriati e recupero degli anni pregressi non esercitati: una possibile soluzione, attraverso le recentissime sentenze della Giurisprudenza Tributaria.

 

L’Agenzia delle Entrate sia con la Circolare Ministeriale n. 33/E del 2020 che con la risposta all’Interpello n. 59/2020 ha sostenuto che non è ammesso il recupero, tramite dichiarazione integrativa, dell’agevolazione dei rimpatriati, per le annualità per le quali il contribuente non ha effettuato la richiesta al datore di lavoro o non ne abbia data evidenza nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione ordinari siano scaduti.

Ciò detto, contrariamente alla posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, è possibile il recupero degli anni in cui la dichiarazione è stata presentata attraverso la richiesta di rimborso. Infatti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 4779/1/2021 del 22/12/2021 e successivamente la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 4023 del 20 ottobre 2022, hanno stabilito che è legittima l’istanza di rimborso delle imposte versate in misura piena per effetto della mancata applicazione del regime impatriati di cui all’articolo 16 del Dlgs 147/2015.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito con la sentenza n. 4779/2021 che, in presenza dei requisiti per accedere al beneficio del regime degli impatriati, qualora non sia stata effettuata alcuna richiesta al datore di lavoro, risulta possibile la richiesta di rimborso dell’eccedenza delle imposte versate. Analogamente la recentissima sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4023 del 20/10/2022.

 

Modalità di esercizio dell’agevolazione per i lavoratori impatriati

Le modalità di esercizio dell’agevolazione sono contenute nella CM 33/2020 e si differenziano a seconda che si tratti di lavoratore dipendente oppure lavoratore autonomo.

  • Esercizio dell’agevolazione per i lavoratori dipendenti
    Per beneficiare del regime agevolato il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, ovvero un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
    Pur essendo indicati gli elementi che sono contenuti nell’autocertificazione non sussiste un modello Ministeriale all’uopo definito. Il datore di lavoro applica il beneficio (ovvero l’agevolazione) a partire dal periodo di paga successivo a quello della richiesta. Inoltre, in sede di conguaglio dalla data dell’assunzione, mediante l’applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.
    Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto oppure voluto, riconoscere l’agevolazione il contribuente può, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, applicarli direttamente nella dichiarazione dei redditi (modello Unico oppure 730). In questo caso il reddito da lavoro dipendente deve essere indicato nella misura ridotta nel quadro riferito al lavoro dipendente attraverso la compilazione di apposite caselle.
  • Esercizio dell’agevolazione per i lavoratori autonomi
    I lavoratori autonomi, invece, possono accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, direttamente in sede di applicazione della ritenuta d’acconto effettuata dal committente sui compensi percepiti.
    In quest’ultimo caso il professionista (come indicato dalla CM 17/E/2017, Parte II, Paragrafo 4.2.2) puo’ presentare a ciascun committente una richiesta scritta, così che il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.

 

Esercizio dell’agevolazione nella Dichiarazione Dei Redditi

Secondo l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare Ministeriale n. 33/E del 2020 e che con la risposta all’Interpello n. 59/2020, qualora il lavoratore non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione sono scaduti, per detti periodi di imposta l’accesso al regime deve considerarsi precluso. La Circolare n. 33/2020 evidenzia che per “termine di presentazione” si deve ritenere quello ordinario di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche.

Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso dell’agevolazione al momento della presentazione della dichiarazione, ad esempio nel modello 730 presentato nei termini, può avvalersene presentando nei termini ordinari il Modello Redditi Persone Fisiche (correttiva nei termini). Si considerano comunque valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per ritardo (dichiarazioni tardive).

Si evidenzia, tuttavia, che il contribuente che non ha esercitato il diritto per uno o piu’ anni, potrà fruire del regime per i restanti periodi di imposta del quinquiennio agevolabile.

 

Esercizio dell’agevolazione oltre i termini di presentazione della dichiarazione

Deve essere evidenziato che una volta trascorso il suddetto periodo, secondo l’Agenzia delle Entrate, è preclusa la possibilità di indicare il reddito agevolabile in misura ridotta. Pertanto, per l’Agenzia delle Entrate, quindi è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi (integrativa a favore) oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Quindi, l’integrativa a favore con richiesta di rimborso delle imposte dovute non appare ipotesi applicabile per l’Agenzia delle Entrate.

Le sentenze della Giurisprudenza e l’attività di consulenza fino al contenzioso dello Studio Traballi & Associates

 

Come anticipato, quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, in merito ai termini di esercizio del regime impatriati, nonché della impossibilità di usufruirne scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è contenuto solamente nella CM 33/2020 e nella risposta ad interpello n. 59/2020.

Poiché sia la Cassazione (sentenza n. 6185/2017), sia il Consiglio di Stato (sentenza n. 567/2017) che  addirittura la Corte Costituzionale (sentenza n. 33/2019), hanno più volte chiarito che le circolari dell’Amministrazione non vincolano cittadini e aziende, né il giudice, non costituendo fonte di diritto e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio all’attuazione delle norme stesse.

Cio’ premesso, le possibili soluzioni passano attraverso la procedura di richiesta di rimborso, ed inevitabilmente, per effetto del silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, con il contenzioso.

Lo Studio è specializzato nello specifico sul regime dei impatriati e sull’attività di richiesta di rimborso fino al contenzioso tributario in Commissione Tributaria.