Impatriati, per lavoratori autonomi e imprenditori individuali anche i contributi previdenziali sono calcolati sul reddito agevolato
di Marco Nessi e Alberto Traballi
tratto da NT+ Fisco de Il Sole 24 Ore del 7 luglio 2023.
Nella circolare 7 giugno 2023, n. 52, l’Inps ha risolto soltanto parzialmente, per i lavoratori impatriati (ex articolo 16 e seguenti, Dlgs 147/2015) l’annoso dubbio interpretativo relativo alla formazione della corrispondente base imponibile previdenziale, avendo affermato che, nei casi di barratura della casella in corrispondenza dei quadri RF e RG (relativi alle imprese individuali), la base imponibile è la stessa individuata ai fini Irpef.
In base all’articolo 16 del Dlgs 147/2015, i redditi di lavoro dipendente (ed assimilabili) e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (ex articolo 2, Tuir), concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
2. l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Il regime impatriati è applicabile anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Lo «sconto» sui contributi previdenziali
Alla luce di quanto sopra, se ai fini fiscali è indubbia l’uniformità di trattamento tra i differenti soggetti (in quanto, in tutti i casi, ai fini Irpef concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 30% dei relativi redditi), ai fini contributivi i chiarimenti forniti dall’Inps, essendo stati limitati ai solo imprenditori individuali (ed avendo escluso i lavoratori autonomi), determinano legittimamente una situazione di incertezza in merito alla possibilità di uniformare il trattamento contributivo applicabile nei confronti dei vari soggetti interessati dell’agevolazione.
In tal senso si consideri che:
- nel report informativo del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro del 28 aprile 2023, l’Inps ha confermato la necessità di determinare la base imponibile previdenziale relativa alla gestione separata dei lavoratori autonomi sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, così come risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi;
- con riferimento alla compilazione del quadro RR, sezione II, le istruzioni del modello Reddito PF prevedono la corrispondenza tra l’imponibile previdenziale e il reddito complessivo (ne deriva che, in corrispondenza del quadro RR ai fini della gestione separata Inps deve essere indicato il reddito agevolato proveniente dal rigo RE25, analogamente l’importo di RE25 è lo stesso che va a confluire nel quadro RN 1 – reddito complessivo).
In senso analogo, in assenza di deroghe espresse, anche il trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi impatriati dotati di casse previdenziale (avvocati, commercialisti, geometri, etc.) deve ritenersi uniformato alla base imponibile agevolata ai fini fiscali. Questa conclusione trova un’implicita conferma nelle istruzioni diramate dalle medesime casse di previdenza, in cui è espressamente indicata la necessità di far riferimento ai fini previdenziali al reddito dichiarato ai fini fiscali.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti impatriati, però, non sussiste alcun specifico chiarimento da parte dell’Inps relativamente alle modalità di determinazione della base imponibile ai fini contributivi. Ad oggi, i sostituti di imposta, ovvero i datori di lavoro che ricevono dal dipendente l’autocertificazione per l’applicazione del regime impatriati, provvedono a derogare al principio contenuto nel Dlgs 314/97 dell’armonizzazione delle basi imponibili ai fini fiscali e previdenziali. Pertanto, per i lavoratori dipendenti, l’agevolazione del regime impatriati è “limitata” ai soli fini fiscali mentre ai fini previdenziali i contributi sono richiesti sull’intero reddito. La mancata armonizzazione fiscale e previdenziale dei dipendenti, se confermata, determina un ingiustificato diverso trattamento tra i lavoratori autonomi e gli imprenditori da una parte e i lavoratori dipendenti dall’altra. Sulla questione è quindi auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Inps.