Informativa Commercialista Monza Milano

La nuova Imposta sul reddito delle imprese

La nuova Imposta sul reddito delle imprese

Studio Traballi, Commercialista in Monza, pubblica l’informativa sulla nuova IRI, imposta sui redditi delle imprese. La Legge di Bilancio per il 2017 introduce una previsione che consente di sottoporre a tassazione il reddito d’impresa conseguito dalle imprese individuali e della società di persone in maniera analoga a quanto previsto per le società di capitali.

È infatti previsto che in relazione a tali redditi sia pagata, in luogo dell’Irpef progressiva, un’imposta sostitutiva del 24%.

L’obiettivo della norma

Obiettivo della norma in esame è duplice:

  • Incentivare la patrimonializzazione attraverso il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive;
  • introdurre una uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica. Dal 2017 scegliere una società di persone o una società di capitali diventerà, se non equivalente, certamente meno distorsivo, almeno sotto il profilo tributario.

Le regole di applicazione dell’IRI

Le regole dell’IRI Tale nuovo meccanismo di tassazione, prevede l’introduzione dell’“imposta sul reddito d’impresa (IRI)” mediante inserimento del nuovo articolo 55-bis, Tuir. Il nuovo articolo prevede che:

  • il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l’aliquota prevista dall’articolo 77, Tuir (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24%;
  • dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci;
  • qualora in futuro siano prelevate delle somme che erano state assoggettate a tassazione IRI, tali importi dovranno scontare la tassazione ordinaria in capo al titolare dell’impresa/socio della società.

Leggi l’informativa completa sulla nuova IRI