Informativa Commercialista Monza Milano

Esterometro 2019

Il prossimo 28 febbraio 2019 scade il primo Esterometro relativo ai dati di gennaio 2019.

I soggetti interessati all’Esterometro

A decorrere dal periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano (cioè quelli che hanno in Italia una stabile organizzazione), dovranno, salvo specifiche eccezioni di seguito indicate, trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato: quindi sono interessate le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia e quelle ricevute dagli stessi soggetti.

I soggetti esclusi

Sono esonerati dalla comunicazione in esame i soggetti che hanno aderito:

  • al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (soppresso, ma ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del 31 dicembre 2015);
  • al regime forfetario per gli autonomi, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, come da ultimo modificata dalla Manovra 2019; · i soggetti esonerati dall’obbligo delle fatture elettroniche (come emerge dal D.Lgs. n. 127/2015 e come interpretato da Assonime nella Circolare 26/2018).

Dati da comunicare con l’Esterometro

La comunicazione richiede l’indicazione dei seguenti dati:

  • i dati identificativi del cedente o prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario o committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile IVA; l’aliquota IVA applicata e l’imposta IVA (se presenti);
  • la tipologia dell’operazione (solo nel caso in cui l’operazione non comporti l’indicazione dell’imposta nel documento); · la natura dell’operazione (per le operazioni attive, il dato “natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’IVA in fattura, avendo inserito in luogo dell’imposta una specifica annotazione sul documento). Per gli acquisti in “reverse charge”, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta.

Esterometro INTRASTAT

Per completezza, evidenziamo che l’obbligo di trasmissione dell’Esterometro non determina l’eliminazione dell’obbligo di invio all’Agenzia delle Dogane degli elenchi INTRASTAT (secondo le relative regole).

Per maggiori informazioni leggere l’informativa completa.