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L’imposta di bollo sulle Fatture Elettroniche

Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica, sono cambiate le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, laddove dovuta. Infatti, alle fatture elettroniche non si applica la procedura per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale, ma le nuove regole in esame.

Quando deve essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

Il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere effettuato trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. Quindi la prima scadenza è quella del 23 aprile 2019, con riferimento alle fatture emesse nel primo trimestre 2019 (considerato che i giorni dal 20 al 22 aprile sono festivi).

Cosa indicare nelle fatture elettroniche soggette a bollo

Come richiesto dal decreto ministeriale, le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 28/12/2018.

Si rammenta che, in applicazione del principio di alternatività IVA-imposta di bollo, l’imposta di bollo, nella misura fissa di 2 euro, è dovuta per le “fatture, note, conti e simili recanti addebitamenti o accreditamenti” di importo superiore a 77,47 euro, riferiti ad operazioni fuori campo IVA, escluse, esenti o non imponibili IVA.  

Come si paga l’imposta di bollo?

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle e-fatture ricevute attraverso il Sistema di Interscambio, rende noto al soggetto passivo l’importo dell’imposta di bollo dovuto, riportandolo nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nell’ambito del suo sito web.

Tramite un altro servizio presente sullo stesso portale, è, inoltre, possibile scegliere se effettuare il versamento mediante il servizio presente all’interno della predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo in modo virtuale

Nel caso di pagamento con modello F24, di seguito i codici tributo da utilizzare:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.

Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2018

Il 30 aprile 2019 è la prossima scadenza per il versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, dovuta con riferimento alle fatture elettroniche emesse nel 2018, considerato che per questa annualità valgono ancora le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dal DM 28 dicembre 2018.

Leggi l’informativa completa sull’assolvimento del bollo sulle fatture emesse.