Ultimi chiarimenti dell’Agenzia sul nuovo spesometro analitico
Spesometro 2017 – Ultimi chiarimenti dell’Agenzia sul nuovo spesometro analitico
Per i nostri clienti e gli interessati in materia di Servizi fiscali e contabili, riportiamo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sullo spesometro 2017.
In occasione del primo adempimento è stato previsto un accorpamento con proroga delle scadenze: per i dati delle fatture del primo semestre 2017, infatti, l’invio telematico dovrà essere effettuato entro il 18 settembre 2017 (in luogo del precedente 25 luglio); mentre il secondo semestre 2017 ha come scadenza il 28 febbraio 2018.
La circolare n. 1/2017 dell’’Agenzia delle Entrate ha confermato che i dati da trasmettere sono gli stessi indicati nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, che riguardava i dati delle fatture da trasmettere per i contribuenti che effettuano l’opzione, incentivata, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che oggetto della trasmissione telematica sono le informazioni di:
- tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta (indipendentemente dalla loro registrazione):
- tutte le fatture ricevute, che sono state registrate nel medesimo periodo d’imposta;
- le bollette doganali registrate e le relative variazioni;
- fatture ricevute e registrate da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o del regime di vantaggio.
Spesometro 2017 – I chiarimenti dell’AE
E’ stato inoltre chiarito che non devono essere comunicati i dati degli altri documenti diversi dalle fatture (come, ad esempio, i dati delle “schede carburante”).
I dati da inserire nella nuova comunicazione periodica sono, sostanzialmente, quelli indicati nella fattura che sono anche oggetto di annotazione nei registri IVA.
E’ stato chiarito che il contribuente che non avesse a disposizione (in quanto non registrato) il dato del numero fattura fornitore deve, in luogo di esso, indicare nel campo del tracciato il valore “0”.
Qualora l’operazione non comporti l’annotazione dell’IVA nella fattura occorre specificare nella comunicazione la “natura” di tale operazione, con un’apposita codifica.