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Nuova disciplina detrazione IVA

Nuova disciplina della detrazione IVA sugli acquisti e le importazioni di beni e servizi

Studio Traballi è un commercialista a Monza, specializzato in consulenza tributaria per imprese e multinazionali. In questo articolo illustriamo le rilevanti novità in tema di detrazione IVA, introdotte dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 50/2017, anche in considerazione dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Nuovi termini per esercitare la detrazione IVA

Il D.L. n. 50/2017 in commento ha modificato il termine della detrazione Iva per le fatture e le bollette doganali emesse a partire dal 1 gennaio 2017. In particolare, il decreto ha modificato l’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, riducendo il termine per poter detrarre l’IVA, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Quindi, anziché con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, come era in precedenza.

Tale norma deve essere coordinata con le modifiche intervenute all’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. La fattura deve essere annotata nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione. E comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018 ha chiarito i nuovi termini della detrazione. Ha infatti precisato che l’imposta diventa esigibile a partire dal momento in cui si verificano congiuntamente il requisito sostanziale ed il requisito formale.

Esempi pratici di detrazione dell’iva

Si potranno quindi verificare i seguenti casi:

  • Se una fattura del 2017 (emessa nel 2017 ed esigibile nel 2017) è stata ricevuta entro il 31 dicembre 2017, ma non è confluita nella liquidazione IVA di dicembre, l’Iva potrà essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2018.
  • Nel caso in cui la medesima fattura emessa nel 2017 viene ricevuta nel corso del 2018 (ad esempio nel mese di gennaio 2018), la stessa potrà concorrere alla liquidazione del mese di ricezione (gennaio). Oppure nei successivi mesi, ma in ogni caso l’Iva potrà essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2019.
  • Quando, invece, essa viene registrata nel 2019, ma in ogni caso entro aprile 2019, essa dovrà essere annotata in un’apposita sezione del registro acquisti. Stiamo parlando della sezione relativa a tutte le fatture ricevute nel 2018. La fattura concorrerà al saldo IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’esercizio 2018, da presentarsi entro il 30 aprile 2019.

Le nuove regole sulla detrazione IVA si applicano alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017. Questo sempre ché esse riguardino operazioni effettuate e la cui relativa IVA sia divenuta esigibile a decorrere dalla medesima data.

Per le fatture la cui esigibilità era sorta entro il 31 dicembre 2016, anche se ricevute dopo tale data, si applicano invece le vecchie regole di detrazione dell’IVA.

 

Prova della ricezione della fattura per la detrazione

Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario o dal committente ecco la precisazione dell’Agenzia delle Entrate. La ricezione stessa deve emergere da una corretta tenuta della contabilità. Deve dunque consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Note di credito e detrazione IVA

In base alla nuova formulazione dell’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Secondo l’art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, nelle ipotesi in cui successivamente all’emissione della fattura e alla registrazione della stessa l’operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile in conseguenza degli eventi ivi previsti, il soggetto passivo può recuperare la differenza d’imposta portandola in detrazione. Tutto ciò previa emissione di una nota di variazione in diminuzione.

Per maggiori informazioni leggi l’informativa completa sulle novità in merito alla detrazione dell’IVA.