Le nuove regole dei soggetti in contabilità semplificata
Le nuove regole per la contabilità dei soggetti semplificati
Nell’ambito della consulenza fiscale e contabile e Monza, con le disposizioni contenute nei commi che vanno da 17 a 23, articolo 1, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il Legislatore modifica gli articoli 66, Tuir e 18, D.P.R. 600/1973, che riguardano le imprese minori ovvero quei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata.
Le nuove previsioni introducono un cambio “epocale” nella modalità di determinazione del reddito per tali soggetti, in quanto il vigente principio di competenza viene sostituito con il principio di cassa (o, come meglio si vedrà, con un principio misto cassa-competenza).
Il nuovo regime “di cassa”, pertanto, costituirà dal 2017, per i soggetti rientranti nei consueti limiti di ricavi previsti dal comma 1, articolo 18, D.P.R. 600/1973:
- 400.000 euro per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi
- 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività
Il regime contabile “naturalmente” applicabile. L’applicazione del regime di cassa presuppone, quindi, l’aggiornamento delle regole contabili da utilizzare, essendo richiesta l’evidenza delle movimentazioni di incasso e pagamento.
Leggi l’informativa sul nuovo regime per cassa