Il nuovo regime impatriati 2024 verso la versione definitiva
Il regime impatriati con decorrenza 1° gennaio 2024 subirà un cambiamento nella durata e nei requisiti.
Già con la riunione del 16 ottobre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento programmatico per la legge di Bilancio 2024, nonché un decreto legislativo attuativo della legge delega per la riforma fiscale dedicato alla fiscalità internazionale.
A tale riguardo si evidenzia la proposta di modifica del regime impatriati di cui all’articolo 16 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 147.
Tale misura dovrà essere approvata definitivamente dal Parlamento. In allegato l’ultima versione contenuta nell’articolo 5 “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” contenuta nel numero 90 dell’Atto di governo sottoposto a parere parlamentare.
Tale versione, dovrebbe essere considerata oramai definitiva, salvo variazioni in fase di ultima approvazione.
Nell’ultima bozza trasmessa alla Presidenza del Senato in data 7 novembre 2023 (allegata alla presente), si stabilisce che il nuovo regime impatriati, restrittivo, NON si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023; prevedendo a tale riguardo un regime transitorio. Pertanto, per tali soggetti che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia nel 2023, senza acquisire nel 2023 la residenza fiscale di cui all’articolo 2 del Dpr 917/86, verrà comunque applicato il regime attuale piu favorevole con abbattimento della base imponibile del 70% oppure 90%.
A tale riguardo, particolare attenzione dovrà essere posto al nesso di causalità tra il trasferimento della residenza e l’attività lavorativa, onde evitare contenziosi, ad oggi numerosi e pendenti con l’Agenzia delle Entrate.
Le nuove condizioni per la nuova norma del regime impatriati sono le seguenti:
- I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle condizioni di seguito riportate:a) I lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni.b) L’attività lavorativa viene svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo.c) L’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato.d) I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Una delle novità piu’ importanti è concentrata dalla specifica richiesta dei requisiti di lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione.
Cio’ considerato, è necessario farsi riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, il quale, recependo la Direttiva europea n. 2009/50/CE, prevede che tale requisito ricorre nelle ipotesi di:
- Conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- Possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.
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