Il nuovo Regime agevolato degli Impatriati a partire dal periodo di imposta 2024

L’art. 5, d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (di seguito “d.lgs. n. 209 del 2023”) ha introdotto un “Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” e ha abrogato con effetti dal 1/1/2024, il regime disciplinato dall’art. 16, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e all’art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater , d.l. 30 aprile 2019, n. 34,

Il nuovo articolo 5, comma 1 del Dlgs 209/2023 stabilisce che i redditi di lavoro dipendente – e ad esso assimilati – nonché i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti o professioni che siano stati prodotti in Italia da un lavoratore che quivi abbia trasferito la residenza fiscale ai sensi del dell’art. 2 comma 2 del Tuir, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare entro il limite complessivo annuo di 600mila euro.

L’agevolazione si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e nei quattro periodi di imposta successivi.

Si evidenzia inoltre che l’aiuto (rappresentato dal regime impatriati) a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, concessi ad una impresa (e quindi al lavoratore autonomo) non deve superare i 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (Regolamento UE 13/12/2023 n. 2831).

I requisiti:

Il regime cosiddetto degli impatriati può trovare applicazione quando:

1) il lavoratore non risulti essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta che precedono il trasferimento della residenza fiscale.

Qualora il lavoratore presti l’attività di lavoro in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato occupato nel periodo trascorso all’estero prima del trasferimento della residenza fiscale ovvero di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è pari a:

  • sei periodi d’imposta, nel caso in cui il lavoratore non sia stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo,
  • sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, risulti essere stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

A tale riguardo, si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti:

  1. i) tra i quali intercorre un rapporto di controllo diretto o indiretto o 
  2. ii) che siano sottoposti al comune controllo, diretto o indiretto, esercitato da altro soggetto (ai sensi dell’ 2359 , comma 1, n. 1) c.c.);

2) il lavoratore s’impegni a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni, (al posto dei due anni previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147)

3) l’attività lavorativa è prestata in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta.

4) il lavoratore possa vantare un’elevata qualificazione o specializzazione, essendo in possesso:

  • di un titolo d’istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui esso è stato conseguito ed attestante il completamento di un percorso d’istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 e successive modificazioni; il titolo d’istruzione deve essere riconosciuto in Italia (art. 1 , comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
  • dei requisiti previsti per l’esercizio di professioni regolamentate (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206).

La riduzione della base imponibile dal 50% al 40% in presenza di un figlio minore

I redditi prodotti in Italia dal lavoratore impatriato  concorrono alla formazione del reddito imponibile, non nella misura del 50% dei redditi prodotti in Italia, bensì nella più favorevole misura del 40% del loro ammontare nell’ipotesi in cui:

  • il lavoratore abbia trasferito la residenza fiscale in Italia con un figlio minore;
  • al lavoratore sia nato un figlio durante il periododi applicazione del regime fiscale speciale ovvero, in concomitanza di detto periodo, il lavoratore abbia adottato un figlio minore di età.

Detto regime fiscale di ulteriore favore trova applicazione:

  • dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il solo tempo residuo di fruibilità del regime fiscale speciale;
  • a condizione che il figlio minore d’etàsia residente in Italia.

Possibile estensione dell’agevolazione al 50% per ulteriori 3 periodi di imposta in caso di acquisto di un’unità immobiliare residenziale in Italia

Il nuovo Regime Impatriati non prevede più (rispetto alla precedente normativa) la possibilità di proroga, allo scadere dei cinque anni, di un ulteriore quinquennio al verificarsi di determinate condizioni. L’unica possibilità di estensione del regime è prevista dal comma 10 dell’art. 5.

Infatti, è previsto da parte dell’art. 5, comma 10, del Dlgs 209/2023 la possibilità nei confronti di coloro che trasferiscano la residenza fiscale entro il 31 dicembre 2024, di proroga del regime impatriati per ulteriori tre periodi d’imposta, oltre ai cinque periodi d’imposta previsti nella generalità dei casi, a condizione che il contribuente sia divenuto proprietario, “entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi che precedono il trasferimento”, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso, i redditi di cui al comma 1, del’art. 5, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

Riassumendo:

DecorrenzaL’art. 5 del Dlgs 209/2023 si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2024
Redditi agevolatiRedditi di lavoro dipendente, redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo
Misura dell’agevolazione massima600.000 euro di reddito
Percentuale di riduzione della base imponibile50% del reddito imponibile IRPEF

Oppure
60% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita/adozione di un minore durante il periodo di agevolazione del quinquiennio

Durata di permanenza minima della residenza in Italia4 anni
Durata minima di residenza fiscale estera – 3 periodi di imposta – condizione generale;
– 6 periodi di imposta nel caso in cui il lavoratore non sia stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
– 7 periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, risulti essere stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
Luogo svolgimento attivitàL’attività del lavoratore dipendente (o assimilato) e autonomo devono essere prevalentemente prestate sul territorio italiano (la prevalenza è definita con verifica dei 183 giorni)
Qualifica dei lavoratori I lavoratori devono essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/12 e dal D.Lgs. n. 206/07.
Durata dell’agevolazione5 periodi di imposta a partire dal periodo di imposta in cui viene acquisita la residenza fiscale in Italia.

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