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Semplificazioni spesometro 2018

Novità ed semplificazioni dello spesometro 2018

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 29190/2018 del 5 febbraio 2018, recependo le novità del D.L. n. 148/2017, art. 1-ter, ha attuato alcune semplificazioni relative alllo spesometro. Lo Studio Traballi, Commercialista specializzato in consulenza tributaria internazionale per investimenti a Dubai, invita i Sig. Clienti e i soggetti interessati a prendere visione dell’informativa.

Le semplificazioni nella tempistica dello “spesometro”

Anzitutto, è stato prorogato al 6 aprile 2018 (rispetto al precedente 28 febbraio 2018), il termine per trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre dell’anno d’imposta 2017.

Tale proroga,  è stata disposta al fine di garantire il rispetto dello statuto del contribuente. A regime per l’anno d’imposta 2018 era stato previsto che le comunicazioni dei dati delle fatture fossero effettuate trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Il Provvedimento in esame ha introdotto per il 2018 la facoltà di trasmettere i dati sia con cadenza semestrale che con cadenza trimestrale.

Le semplificazioni sostanziali dello “spesometro” (immediatamente applicabili)

Con il Provvedimento in commento vengono anche ridotte le informazioni da trasmettere: diviene, infatti, facoltativo indicare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti delle fatture, essendo sufficiente indicare la partita IVA o il codice fiscale, per i soggetti che non  agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni (i soggetti privati privi di partita IVA).

Rammentiamo, in proposito, gli altri dati richiesti sono: data e numero della fattura; base imponibile; aliquota IVA applicata e relativa imposta, nonché la tipologia dell’operazione ai fini IVA, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Spesometro e documenti riepilogativi

Per le fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 695/1996), inoltre, è stata introdotta la possibilità di comunicare i dati relativi al documento riepilogativo (in luogo di quelli di tutte le singole fatture interessate).

Nessuna sanzione per gli errori nello “spesometro” del primo semestre 2017

E’ stata anche prevista l’inapplicabilità delle sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 (scadenza dello scorso 16 ottobre 2017), a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 6 aprile 2018 (in luogo della precedente scadenza del 28 febbraio 2018).

Tutta l’informativa relativa alle semplificazioni spesometro 2018.