Regime Impatriati: Recupero delle imposte con richiesta di rimborso
Recupero delle imposte con richiesta di rimborso, nel caso del regime impatriati in caso di iniziale mancata applicazione con autocertificazione e nella dichiarazione dei redditi. La giurisprudenza si consolida in senso positivo per il contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1118 del 19 aprile 2024, ha confermato un trend oramai quasi consolidato della Giurisprudenza tributaria, secondo la quale l’accesso al regime “impatriati” non è un’opzione e, pertanto, garantisce il diritto al rimborso.
In base alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano, non vi è alcun dubbio che il contribuente abbia il diritto di chiedere l’applicazione della tassazione di favore nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre, nel caso di mancato esercizio di tale diritto in dichiarazione non si può precludere la richiesta di rimborso della maggiore imposta pagata rispetto a quella dovuta, sussistendo i requisiti previsti dalla Legge.
Pertanto, il giudice tributario sostiene che “l’agevolazione spettante agli impatriati, costituisce una modalità di applicazione dell’imposta e non un’opzione, ossia una scelta tra due regimi”.
Quindi, la dichiarazione dei redditi non può che essere considerata, nel caso specifico, quale dichiarazione di scienza e non certo di volontà, essendo quindi emendabile anche attraverso istanza di rimborso nei limiti dei 48 mesi.
In tale contesto giurisprudenziale, lo Studio, le possibili soluzioni sono collegate alla richiesta di rimborso ed inevitabilmente, per effetto del silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, all’attivazione del contenzioso.