Regime impatriati: la proroga è valida anche con versamenti tardivi secondo la Corte di Giustizia Tributaria di Milano
Regime impatriati, la proroga con versamenti tardivi del 10% o del 5% è ammessa per coloro che sono rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, sentenza n. 2423/4/2025 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano.
Il termine per il versamento dell’imposta per l’estensione è solo ordinatorio
In base alla sentenza n. 2423/2025 della CT di primo grado di Milano, i lavoratori che sono rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, che possiedono i requisiti per l’estensione del regime impatriati per ulterioriore quinquiennio, possono applicare la proroga anche se il pagamento dell’imposta è avvenuta oltre i termini definiti dalla Agenzia. Secondo i Giudici di primo grado di Milano, il termine per il pagamento del 10% o del 5% è da considerarsi ordinatorio in quanto non è contenuto nella norma un termine perentorio per il versamento.
Di seguito vengono esaminati i requisiti e le condizioni per l’esercizio dell’estensione del regime impatriati per un ulteriore quinquiennio.
La norma per estensione per soggetti entrati in Italia prima del 30/4/2019
La norma che prevede l’estensione del regime impatriati è stata introdotta dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge n. 58 del 28/6/2019 (decreto Crescita) che ha inserito nell’articolo 16 del Dlgs 14/9/2015 n. 147 il comma 3 bis che stabilisce i requisiti:
- “si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni (…) si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare puo’ essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.
Le modalità di esercizio dell’opzione
Le modalità di esercizio dell’opzione sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, prot. N. 60353.
In particolare, l’opzione per la proroga, al sussistere delle condizioni sopra indicate, si esercita:
- con il pagamento del 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso possieda alternativamente un figlio minorenne oppure sia diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
oppure
- con il pagamento del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
Il termine di versamento
L’opzione è esercitata mediante il versamento con modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquiennio di fruizione dell’agevolazione.
Il mancato esercizio dell’opzione nei termini secondo l’agenzia delle entrate – risposta interpello n. 372/2022.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello pubblico n. 372/2022 ha sostenuto che il mancato versamento nei termini previsti determina l’impossibilità di estensione del regime impatriati per un ulteriore quinquiennio.
In conclusione
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano pone in evidenza un principio di diritto, che contrasta contro la posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate: è ammessa la proroga del regime impatriati in caso di omissione, anche parziale, del versamento della imposta entro la scadenza prevista.
Lo Studio Traballi & Associates è specializzato nell’ambito del regime impatriati e nel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.