Regime forfetario e regime impatriati: compatibilità confermata dalla giurisprudenza

La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia con sentenza n. 3228 del 10/12/2024 ha dato ragione al contribuente che “ha rispettato i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per usufruire del regime degli impatriati e pertanto la legge non prevede alcuna preclusione per la stessa di usufruire dell’agevolazione negli anni 2020 e 2021, ancorchè negli anni 2018 e 2019 abbia usufruito delle agevolazioni previste per il regime forfetario”.

La posizione della giurisprudenza è conseguente del cambiamento di posizione  dell’Agenzia delle Entrate espressa in Circolari e interpelli pubblici, di seguito, evidenziati e che hanno trovato approdo nella risposta all’interpello n. 159/2024.

Regime impatriati e regime forfetario: normativa, prassi e giurisprudenza

Regime forfetario e impatriati: il quadro normativo

L’art. 16 del D.lgs 147/2015 e il successivo D.lgs 209/2023 che ha abrogato la precedente disposizione prevedono un regime di tassazione agevolata per i lavoratori impatriati, che a determinate condizioni, trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Il regime dei rimpatriati risulta applicabile anche ai redditi di lavoro autonomo oltre che a quelli di lavoro dipendente.

Coloro che esercitano attività d lavoro autonomo in Italia, possono applicare per Il regime forfetario che costituisce il naturale regime delle persone fisiche (purchè alle condizioni previste dalla normativa art. 1 commi da 54 a 89, della L. 1902/2014 e successive modifiche). Si rammenta che il regime forfetario prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva sull’ammontare dei compensi percepiti e che vengono ridotti sulla base di coefficienti di redditività.  Quindi l’applicazione del “regime forfettario” comporta la determinazione del reddito imponibile secondo criteri forfettari e l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15%.

La posizione iniziale dell’Agenzia delle Entrate: incompatibilità tra forfetario e impatriati

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate già con l’interpello n. 283 del 19 luglio 2019 ha sostenuto l’incompatibilità tra il regime forfetario e il regime impatriati:

“Laddove l’istante intenda rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori cd. “impatriati”, di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.”

Successivamente la stessa Agenzia delle Entrate ha ribadito tale posizione nella CM 33/2020 ove al paragrafo 7.11 ove ha chiarito che “il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime  rispetto a quello naturale forfetario”.

L’opzione al regime forfetario impedisce a posteriori l’adesione al regime impatriati. Risposta interpello n. 460 del 20/9/2020

L’Agenzia  con la Risposta all’interpello n. 46. del 20/9/2020 ha ribadito che l’opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l’applicazione del regime impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati.

Regime forfetario e successivo accesso agli impatriati: la posizione dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 190 del 6 febbraio 2023 ha stabilito che non è applicabile il regime agevolato previsto per i lavatori “impatriati” al contribuente che, trasferendo la residenza fiscale in Italia, abbia già optato per il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014.

L’Agenzia ha concluso che la circostanza che l’istante si sia già espresso a favore del regime forfetario non gli consente di aderire ad un diverso regime nei periodi 2020 e 2021; pertanto, l’istante non potrà fruire delle misure fiscali sul rientro dei cervelli fino al compimento del quinquennio agevolabile.

La Risposta all’interpello n. 159 del 22 luglio 2024. Il cambiamento di posizione della Agenzia delle EL’apertura alla possibile esercizio del regime impatriati negli anni differenti dall’utilizzo del regime forfetario

L’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 159 del 22 luglio 2024 trattando l’incompatibilità tra il regime dei neo – residenti ez art. 24 – bis del Tuir e il regime impatriati ex art. 16 del Dlgs n. 147/2015 ha concluso che sebbene  i regime agevolativi siano esclusi e non cumulabili nel medesimo periodo di imposta, è comunque possibile avvalersi di differenti regimi in anni differenti, purchè siano rispettati i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive normative.

Nuova conferma dalla giurisprudenza: sentenza n. 3939/2025

Il regime forfetario non preclude il regime impatriati. Si rafforza il trend giurisprudenziale a favore del contribuente con la sentenza n. 3939 depositata il 10/10/2025 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano sez. 13.

Nella sentenza n. 3939 depositata il 10/10/2025 della Corte di Giustizia di primo grado di Milano sez. 13 ha sostenuto che “Nel caso di specie il contribuente ha rispettato i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per usufruire del regime degli impatriati e pertanto la legge non prevede alcuna preclusione per lo stesso per usufruire delle agevolazioni previste per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ancorchè negli anni precedenti abbia usufruito delle agevolazione previste per il regime forfetario. D’altronde una tale preclusione sarebbe illogica in quanto la ratio della norma è quella di agevolare “il cosiddetto rientro dei cervelli” e non avrebbe alcun senso precluderne l’agevolazione per fatti diversi da quelli del mancato possesso dei requisiti tassativamente indicati dalla legge. A maggior ragione per impedire una libertà di scelta del regime fiscale piu’ adeguato alla propria attività che intende svolgere in Italia dopo aver trascorso un periodo all’estero. Pertanto questa Corte ritiene sussistenti giuste ragioni per accogliere il ricorso.”

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