Informativa Commercialista Monza Milano

Finanziamenti SIMEST a fondo perduto per progetti di internazionalizzazione delle imprese.

Dal 6 agosto 2020 le imprese che intendono presentare progetti di internazionalizzazione delle loro attività, ora anche nell’ambito dell’Unione Europea, potranno beneficiare anche di interessanti contributi a fondo perduto.

Le nuove misure per finanziare i progetti di internazionalizzazione 

Le nuove agevolazioni sono possibili sulla base delle recenti modifiche della normativa italiana e sono a valere sul fondo rotativo ex D.L. n. 251/1981, convertito dalla Legge n. 394/1981, e rifinanziato dal Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020. Per il 2020 il budget è di 600 milioni di euro, cui si aggiungono 300 milioni di euro per quote di cofinanziamento a fondo perduto. 

Per maggiori informazioni consigliamo la lettura della Informativa Tributaria.

Pagare le imposte mediante cessione di opere d'arte

PAGARE LE IMPOSTE MEDIANTE OPERE D’ARTE: UN’OPPORTUNITÀ ANCORA POCO CONOSCIUTA

Sapevi che è possibile pagare le imposte mediante cessione di opere d’arte?

L’11 Ottobre ho pubblicato su Aisopos un articolo interessante, relativo al pagamento delle imposte mediante opere d’arte. Una pratica molto poco conosciuta, utilizzata nell’ambito della consulenza fiscale a imprese e privati.

Pagamento imposte con opere d’arte

La possibilità di effettuare il pagamento delle imposte tramite cessione di “beni culturali” è presente in Italia sin dal 1982 con la Legge n. 512 del 2 agosto; eppure la sua esistenza ed applicabilità è pressoché sconosciuta, sia tra i contribuenti nonché tra gli operatori del settore quali gli esperti tributari di fiscalità dell’arte.

Le motivazioni sono da riscontrarsi dalla scarso interesse manifestato nella sua divulgazione da parte dello Stato e dalla dottrina, oltre che dalla farraginosa procedura, la quale prevede l’intervento, imprescindibile, di una Commissione interministeriale, che è risultata, almeno fino al 2014, poco operativa. Tale ridotta attività della Commissione viene rilevata, tra l’altro, sulla base di ridottissimi dati statistici a disposizione, che alla data del 1991 (quindi dopo circa 9 anni dall’entrata in vigore della norma), contava solo 53 proposte di cessione di beni culturali a scomputo delle imposte di successione ed imposte dirette.

Normativa pagamento imposte mediante cessione di beni culturali

Nello specifico, gli articoli 6 e 7 della L. 512/82 e successive modificazioni ed integrazioni (con introduzione dell’articolo 28-bis del Dpr 602/73) prevedono la possibilità di offrire allo Stato, beni di interesse culturale, per il pagamento parziale o totale, rispettivamente, delle imposte di successione e le imposte dirette.

Oggetto di cessione possono essere i “beni culturali” indicati all’art. 10 del D.lgs 42/2004 e successive modificazioni, nonché, le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio e di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione.

Come pagare le imposte con opere d’arte

La procedura, prevede da parte del proponente la cessione dei beni culturali, l’invio di una raccomandata (o PEC) agli organi periferici del Ministero competenti per materia e per territorio di residenza.

Il contenuto della proposta, rivisto nella circolare n. 23 del 17/7/2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali, viene esaminato dall’ufficio periferico, il quale, dopo aver istruito la pratica, esprime un proprio parere e valutazione ed invia il fascicolo alla Direzione generale competente.

La decisione finale viene presa dalla Direzione generale sulla base del parere della Commissione Interministeriale.

Il decreto di accettazione o di rifiuto deve essere promulgato entro sei mesi (termine che non risulta a pena di decadenza in quanto di natura ordinatoria) dalla proposta e notificato al proponente, il quale, in caso di esito positivo, avrà due mesi per accettare (il termine è da considerarsi perentorio).

Se le opere valgono di più delle imposte da pagare?

Si deve evidenziare che la cessione di beni culturali riferita al pagamento delle imposte di successione prevede (art. 6 L. 512/82) “qualora il valore dei beni ceduti superi l’importo dell’imposta, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all’importo dell’imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza”.

In senso differente, è il caso di pagamento di imposte dirette (art. 7 L. 512/82) in quanto ”dopo il trasferimento dei beni, l’interessato puo’ chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella di consegna dei beni o della trascrizione…”.

Da quanto sopra indicato, non ci sono dubbi nell’affermare che le caratteristiche della procedura siano tali da scoraggiare anche i piu’ intraprendenti e volenterosi contribuenti, che, a fronte di debiti tributari (molto spesso imposte di successione) sarebbero ben disponibili a cedere opere d’arte, talvolta ereditate.

Perché il pagamento delle imposte con opere d’arte è scoraggiante

I risultati dell’applicazione della norma sono evidentemente poco incoraggianti, anche confrontandoli con quelli in vigore per esempio in Francia, ove l’analogo strumento giuridico per il pagamento delle imposte tramite cessione di beni culturali (noto come “Legge sulle dazioni”) è ben conosciuto ed utilizzato dai contribuenti ed ancora piu’ dai collezionisti ed artisti.

In ultimo, le motivazioni dello scarso successo dell’utilizzo della norma in Italia sono non solo procedurali, in quanto, non puo’ non essere evidenziato il poco interesse da parte dello Stato, ad acquisire opere d’arte in luogo della immediata disponibilità finanziaria, al fine di sopperire la cronica ricerca di risorse finanziarie per tentare di contenere l’elevato debito pubblico.

Dr. Alberto Traballi
Visita Aisopos per l’articolo completo

Rappresentante italiano della camera di commercio a dubai 2019 per il terzo anno consecutivo

Italian Representative della Camera di Commercio Italiana degli Emirati Arabi Uniti

Il Dottor Traballi Alberto è stato nominato per il terzo anno consecutivo Italian Representative della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.

Opportunità agevolative per le imprese situazione attuale e prospettive 2019 Monza

Convegno “Opportunità agevolative per le imprese: situazione attuale e prospettive 2019”

Convegno “Opportunità agevolative per le imprese: situazione attuale e prospettive 2019”. ODCEC Monza – 12 Novembre 2018.

Informativa Commercialista Monza Milano

Residenza estera e iscrizione AIRE

Residenza estera e iscrizione AIRE

Per la residenza estera per la Corte di Cassazione vale solo l’iscrizione AIRE.  Un contribuente iscritto all’anagrafe di un comune italiano, sia pure trasferito all’estero, paga le imposte in Italia.

Lo hanno stabilito i giudici della sezione VI della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16634/2018 depositata il 25 giugno 2018.

L’AIRE è “Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero“. Tale anagrafe è stata istituita con la Legge n. 470/1988 e regolamentata dal D.P.R. n. 323/1989. Contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato di risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ad un anno. Ogni Comune italiano ha la propria Aire e l’iscrizione è obbligatoria. Scopri le modalità di iscrizione rapida all’AIRE.

Per provare la residenza all’estero serve l’iscrizione all’AIRE

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16634 del 2018, depositata il 25 giugno 2018, ha sottolineato che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone iscritte all’Anagrafe della popolazione residente.

La CONSEGUENZA prevista dalla stessa Corte di Cassazione è che i soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta, ovunque prodotti.

Se manca l’iscrizione all’AIRE si pagano le imposte in Italia

La sentenza della Cassazione prende posizione a favore dell’Agenzia delle Entrate nella disputa che vedeva in causa l’Agenzia delle entrate e un contribuente che svolgeva la propria attività lavorativa nel Regno Unito, pagando le relative imposte nel solo REGNO UNITO, ovvero nel cosiddetto Paese della fonte, senza essere iscritto all’AIRE.

L’ordinanza sottolinea che fondamentale è l’iscrizione al registro dei residenti all’estero, quale elemento per stabilire dove sia la residenza fiscale, rifacendosi anche alla sentenza n. 21970 del 2015. Le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’articolo 2 d.p.r. 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia. La conseguenza è che, ai fini predetti essendo l’iscrizione considerata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un comune italiano.

AIRE - anagrafe italiana residenti all'estero

Procedura di iscrizione rapida all’AIRE

La procedura di iscrizione rapida all’AIRE

L’AIRE è “Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero“. Tale anagrafe è stata istituita con la Legge n. 470/1988 e regolamentata dal D.P.R. n. 323/1989. Contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato di risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ad un anno. Ogni Comune italiano ha la propria Aire e l’iscrizione è obbligatoria. Lo studio Traballi si occupa di consulenza fiscale internazionale a Monza ed è in grado di seguire il cliente durante tutto il procedimento di iscrizione all’AIRE.

Chi deve iscriversi all’Aire

Sono tenuti ad iscriversi all’AIRE:

  • I cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza da un Comune italiano all’estero, per un periodo superiore a un anno;
  • tutti i cittadini italiani, nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
  • i cittadini stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, e, ivi, continuano a risiedere.
  • Effetti dell’iscrizione

Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 470/1988 e dalla prassi operativa, si ricorda che l’iscrizione all’AIRE potrebbe risultare effettiva in momenti diversi, in base alla procedura seguita.

Decorrenza iscrizione AIRE

In relazione alle modalità con cui si richiede l’iscrizione all’anagrafe possono verificarsi diverse situazioni.

1) Iscrizione effettuata presso gli Uffici dell’ultimo Comune italiano di residenza. La decorrenza dell’iscrizione è immediata e vi sarà una successiva comunicazione alla Rappresentanza Consolare presente nel nuovo Paese di residenza;

2) Iscrizione effettuata direttamente presso gli Uffici della Rappresentanza Consolare presente nel nuovo Paese di residenza. La decorrenza sarà dal giorno della comunicazione di avvenuta iscrizione – a cura dell’Ufficio stesso – all’ultimo Comune italiano di residenza del soggetto interessato. In questo caso la comunicazione dovrà avvenire entro 180 giorni dall’avvenuta iscrizione, con conseguenti rischi in termini di mantenimento della residenza fiscale in Italia per un ulteriore periodo di imposta.

E’ opportuno sottolineare che la procedura n. 1 tramite l’iscrizione presso gli uffici del comune italiano di residenza è di fatto immediata, salvo perfezionamento della stessa presso il consolato.

Modalità di presentazione “Rapida” di iscrizione Aire presso Comune italiano

Il modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato all’ufficio anagrafe del Comune di residenza, ovvero inviato agli indirizzi comunali sotto riportati tramite raccomandata, fax o via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita solo ad una delle seguenti condizioni, in alternativa:

  • la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
  • l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
  • la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela.

AIRE – Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero

La residenza fiscale rappresenta uno dei principi fondanti dell’intero sistema tributario in materia di imposte dirette. Difatti un soggetto persona fisica sarà tenuto a versare le imposte in Italia sui redditi ovunque prodotti nel mondo (“Worldwide taxation“) qualora risulti fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 917/86 e, quindi, per la maggior parte del periodo di imposta:

  • Risulti nelle anagrafi della popolazione residente; oppure
  • Abbia nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell’articolo 43, comma 1, Codice civile; oppure
  • Abbia nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell’articolo 43, comma 2, Codice civile.

Pertanto, per spogliarsi della propria residenza fiscale in Italia – ed assolvere gli obblighi fiscali sui soli redditi (eventualmente) prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 917/86 – un cittadino italiano è tenuto anzitutto ad iscriversi all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) cancellandosi, di conseguenza, dall’Anagrafe della popolazione residente (APR).

Infatti, la sola formale iscrizione all’APR costituisce elemento idoneo a considerare il soggetto fiscalmente residente in Italia e sufficiente a superare le eventuali evidenze fattuali che potrebbero ricondurre la residenza, dello stesso, all’estero.

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia ma non iscritti all’AIRE

Un soggetto che si trasferisce all’estero omettendo la cancellazione anagrafica, con contestuale iscrizione all’AIRE, viene considerato, per normativa interna, fiscalmente residente per presunzione assoluta. Tale presunzione può essere superata. Tuttavia spesso le Commissioni Tributarie e anche la Cassazione prendono comunque decisioni contraria. La presunzione viene superata mediante il ricorso alla normativa internazionale. Ll Modello OCSE detta una serie di regole volte a determinare la residenza fiscale in caso di conflitto tra le normative domestiche di due Stati.

In realtà quando un soggetto è considerato residente in Italia per non essersi iscritto all’AIRE – ma anche in un altro Stato per avervi fissato la propria dimora esclusiva o il proprio centro degli interessi vitali in vigenza di una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni – dovrebbe prevalere la c.d. residenza di fatto, ma evidentemente non sempre l’argomento viene sollevato in contenzioso.

Convenzioni Internazionali

Per evitare che i cittadini subiscano una doppia imposizione, che si avrebbe in seguito al pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito, sia in quello di residenza, l’Italia ha stipulato con molti Paesi Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, come meglio indicato di seguito.

Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sono accordi tra due Stati, attraverso i quali viene disciplinata la sovranità tributaria di entrambi, in base al principio della reciprocità.
Oltre a evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio dei rispettivi residenti, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.

Generalmente, le Convenzioni non prevedono che sia un unico Stato, tra i due contraenti, ad assoggettare a tassazione un determinato tipo di reddito (tassazione esclusiva). Per questo motivo, è necessario dichiarare in Italia anche i redditi conseguiti all’estero. La doppia imposizione viene comunque eliminata mediante l’applicazione del credito d’imposta per imposte pagate all’estero.

Effetti dell’iscrizione e residenti estero “fasulli”

L’iscrizione all’AIRE, pertanto, costituisce da una parte il principale requisito formale – necessario ma non sufficiente – per comprovare il proprio status di non residente nel territorio dello Stato; dall’altra risulta essere strumentale sia per il monitoraggio dei contribuenti italiani che lasciano l’Italia e sia per l’eventuale verifica dell’effettività del trasferimento all’estero.

Sul tema, già la circolare ministeriale n. 304/1997 chiariva in primo luogo che “la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova […]” e forniva in proposito indicazioni operative alle attività investigative e di intelligence volte ad individuare “i presupposti per l’imposizione in Italia” – la residenza o il domicilio – ed accertare “i redditi sottratti a tassazione”.

 

Dubai rappresentante Italia

Rinnovo della carica di rappresentante a Dubai

Nomina rappresentante CCIAA Italiano a Dubai

Dubai e l’Expo 2020

Expo Dubai 2020

Per le aziende che vogliono investire negli Emirati Arabi Uniti, i nostri servizi di consulenza per investimenti a Dubai sono una tappa fondamentale per la pianificazione economica e finanziaria. E’ ben noto che Dubai è il prossimo Paese organizzatore di Expo 2020. E’ previsto un successo planetario: sono attesi 25 milioni di visitatori e circa il 70%, per la prima volta nella storia dell’evento, arriveranno da altri Paesi rispetto a quello ospitante, e quindi gli Emirati Arabi dovranno essere pronti ad accogliere circa 17 milioni di turisti.

Gli investimenti pianificati

Gli investimenti pianificati da parte degli Emirati Arabi sono elevatissimi, oltre 8,1 miliardi di Euro; tra i piu’ ingenti investimenti è prevista la costruzione di un nuovo aeroporto che sarà il piu’ grande al mondo.

E’ un’occasione unica per le aziende italiane che vorranno cogliere questa opportunità, essendo seguiti da professionisti specialisti e certificati.

Siamo la rappresentanza italiana a Dubai

In qualità di Italian Representative della Camera di Commercio Italiana a Dubai siamo in grado di supportare le Aziende italiane sia piccole che medio – piccole interessate ad entrare in maniera concreta nel mercato degli Emirati Arabi Uniti, nonché di offrire un servizio di Rappresentanza con Agente in loco ed Ufficio Commerciale.

L’azienda italiana, dopo una prima valutazione del progetto di inserimento e di caratteristiche del prodotto e servizio proposto, verrà internamente supportata sia in Italia che negli Emirati Arabi Uniti, per il tramite sia del Italian Representative che della Camera di Commercio Italiana a Dubai.