INPS regime impatriati

Impatriati, per lavoratori autonomi e imprenditori individuali anche i contributi previdenziali sono calcolati sul reddito agevolato

di Marco Nessi e Alberto Traballi
tratto da NT+ Fisco de Il Sole 24 Ore del 7 luglio 2023.

 

Nella circolare 7 giugno 2023, n. 52, l’Inps ha risolto soltanto parzialmente, per i lavoratori impatriati (ex articolo 16 e seguenti, Dlgs 147/2015) l’annoso dubbio interpretativo relativo alla formazione della corrispondente base imponibile previdenziale, avendo affermato che, nei casi di barratura della casella in corrispondenza dei quadri RF e RG (relativi alle imprese individuali), la base imponibile è la stessa individuata ai fini Irpef.

In base all’articolo 16 del Dlgs 147/2015, i redditi di lavoro dipendente (ed assimilabili) e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (ex articolo 2, Tuir), concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

2. l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Il regime impatriati è applicabile anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Lo «sconto» sui contributi previdenziali

Alla luce di quanto sopra, se ai fini fiscali è indubbia l’uniformità di trattamento tra i differenti soggetti (in quanto, in tutti i casi, ai fini Irpef concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 30% dei relativi redditi), ai fini contributivi i chiarimenti forniti dall’Inps, essendo stati limitati ai solo imprenditori individuali (ed avendo escluso i lavoratori autonomi), determinano legittimamente una situazione di incertezza in merito alla possibilità di uniformare il trattamento contributivo applicabile nei confronti dei vari soggetti interessati dell’agevolazione.

In tal senso si consideri che:

  • nel report informativo del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro del 28 aprile 2023, l’Inps ha confermato la necessità di determinare la base imponibile previdenziale relativa alla gestione separata dei lavoratori autonomi sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, così come risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi;
  • con riferimento alla compilazione del quadro RR, sezione II, le istruzioni del modello Reddito PF prevedono la corrispondenza tra l’imponibile previdenziale e il reddito complessivo (ne deriva che, in corrispondenza del quadro RR ai fini della gestione separata Inps deve essere indicato il reddito agevolato proveniente dal rigo RE25, analogamente l’importo di RE25 è lo stesso che va a confluire nel quadro RN 1 – reddito complessivo).

In senso analogo, in assenza di deroghe espresse, anche il trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi impatriati dotati di casse previdenziale (avvocati, commercialisti, geometri, etc.) deve ritenersi uniformato alla base imponibile agevolata ai fini fiscali. Questa conclusione trova un’implicita conferma nelle istruzioni diramate dalle medesime casse di previdenza, in cui è espressamente indicata la necessità di far riferimento ai fini previdenziali al reddito dichiarato ai fini fiscali.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti impatriati, però, non sussiste alcun specifico chiarimento da parte dell’Inps relativamente alle modalità di determinazione della base imponibile ai fini contributivi. Ad oggi, i sostituti di imposta, ovvero i datori di lavoro che ricevono dal dipendente l’autocertificazione per l’applicazione del regime impatriati, provvedono a derogare al principio contenuto nel Dlgs 314/97 dell’armonizzazione delle basi imponibili ai fini fiscali e previdenziali. Pertanto, per i lavoratori dipendenti, l’agevolazione del regime impatriati è “limitata” ai soli fini fiscali mentre ai fini previdenziali i contributi sono richiesti sull’intero reddito. La mancata armonizzazione fiscale e previdenziale dei dipendenti, se confermata, determina un ingiustificato diverso trattamento tra i lavoratori autonomi e gli imprenditori da una parte e i lavoratori dipendenti dall’altra. Sulla questione è quindi auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Inps.

 

Regime degli impatriati: i requisiti per coloro che trasferiscono la residenza al Sud Italia.

E’ prevista una tassazione agevolata dei redditi dei Lavoratori Impatriati, al fine di incentivare il trasferimento nel Sud Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

Agevolazione impatriati e recupero degli anni pregressi

Modalità di esercizio dell’agevolazione impatriati e recupero degli anni pregressi non esercitati: una possibile soluzione, attraverso le recentissime sentenze della Giurisprudenza Tributaria.

 

L’Agenzia delle Entrate sia con la Circolare Ministeriale n. 33/E del 2020 che con la risposta all’Interpello n. 59/2020 ha sostenuto che non è ammesso il recupero, tramite dichiarazione integrativa, dell’agevolazione dei rimpatriati, per le annualità per le quali il contribuente non ha effettuato la richiesta al datore di lavoro o non ne abbia data evidenza nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione ordinari siano scaduti.

Ciò detto, contrariamente alla posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, è possibile il recupero degli anni in cui la dichiarazione è stata presentata attraverso la richiesta di rimborso. Infatti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 4779/1/2021 del 22/12/2021 e successivamente la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 4023 del 20 ottobre 2022, hanno stabilito che è legittima l’istanza di rimborso delle imposte versate in misura piena per effetto della mancata applicazione del regime impatriati di cui all’articolo 16 del Dlgs 147/2015.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito con la sentenza n. 4779/2021 che, in presenza dei requisiti per accedere al beneficio del regime degli impatriati, qualora non sia stata effettuata alcuna richiesta al datore di lavoro, risulta possibile la richiesta di rimborso dell’eccedenza delle imposte versate. Analogamente la recentissima sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4023 del 20/10/2022.

 

Modalità di esercizio dell’agevolazione per i lavoratori impatriati

Le modalità di esercizio dell’agevolazione sono contenute nella CM 33/2020 e si differenziano a seconda che si tratti di lavoratore dipendente oppure lavoratore autonomo.

  • Esercizio dell’agevolazione per i lavoratori dipendenti
    Per beneficiare del regime agevolato il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, ovvero un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
    Pur essendo indicati gli elementi che sono contenuti nell’autocertificazione non sussiste un modello Ministeriale all’uopo definito. Il datore di lavoro applica il beneficio (ovvero l’agevolazione) a partire dal periodo di paga successivo a quello della richiesta. Inoltre, in sede di conguaglio dalla data dell’assunzione, mediante l’applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.
    Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto oppure voluto, riconoscere l’agevolazione il contribuente può, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, applicarli direttamente nella dichiarazione dei redditi (modello Unico oppure 730). In questo caso il reddito da lavoro dipendente deve essere indicato nella misura ridotta nel quadro riferito al lavoro dipendente attraverso la compilazione di apposite caselle.
  • Esercizio dell’agevolazione per i lavoratori autonomi
    I lavoratori autonomi, invece, possono accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, direttamente in sede di applicazione della ritenuta d’acconto effettuata dal committente sui compensi percepiti.
    In quest’ultimo caso il professionista (come indicato dalla CM 17/E/2017, Parte II, Paragrafo 4.2.2) puo’ presentare a ciascun committente una richiesta scritta, così che il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.

 

Esercizio dell’agevolazione nella Dichiarazione Dei Redditi

Secondo l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare Ministeriale n. 33/E del 2020 e che con la risposta all’Interpello n. 59/2020, qualora il lavoratore non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione sono scaduti, per detti periodi di imposta l’accesso al regime deve considerarsi precluso. La Circolare n. 33/2020 evidenzia che per “termine di presentazione” si deve ritenere quello ordinario di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche.

Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso dell’agevolazione al momento della presentazione della dichiarazione, ad esempio nel modello 730 presentato nei termini, può avvalersene presentando nei termini ordinari il Modello Redditi Persone Fisiche (correttiva nei termini). Si considerano comunque valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per ritardo (dichiarazioni tardive).

Si evidenzia, tuttavia, che il contribuente che non ha esercitato il diritto per uno o piu’ anni, potrà fruire del regime per i restanti periodi di imposta del quinquiennio agevolabile.

 

Esercizio dell’agevolazione oltre i termini di presentazione della dichiarazione

Deve essere evidenziato che una volta trascorso il suddetto periodo, secondo l’Agenzia delle Entrate, è preclusa la possibilità di indicare il reddito agevolabile in misura ridotta. Pertanto, per l’Agenzia delle Entrate, quindi è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi (integrativa a favore) oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Quindi, l’integrativa a favore con richiesta di rimborso delle imposte dovute non appare ipotesi applicabile per l’Agenzia delle Entrate.

Le sentenze della Giurisprudenza e l’attività di consulenza fino al contenzioso dello Studio Traballi & Associates

 

Come anticipato, quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, in merito ai termini di esercizio del regime impatriati, nonché della impossibilità di usufruirne scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è contenuto solamente nella CM 33/2020 e nella risposta ad interpello n. 59/2020.

Poiché sia la Cassazione (sentenza n. 6185/2017), sia il Consiglio di Stato (sentenza n. 567/2017) che  addirittura la Corte Costituzionale (sentenza n. 33/2019), hanno più volte chiarito che le circolari dell’Amministrazione non vincolano cittadini e aziende, né il giudice, non costituendo fonte di diritto e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio all’attuazione delle norme stesse.

Cio’ premesso, le possibili soluzioni passano attraverso la procedura di richiesta di rimborso, ed inevitabilmente, per effetto del silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, con il contenzioso.

Lo Studio è specializzato nello specifico sul regime dei impatriati e sull’attività di richiesta di rimborso fino al contenzioso tributario in Commissione Tributaria.

Lavoratori Impatriati: problematiche operative della residenza fiscale e AIRE

L’ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza comunicano che è possibile iscriversi all’evento “Lavoratori rimpatriati: problematiche operative della residenza fiscale e AIRE” con Marco Mosconi e Alberto Traballi.

Nel corso dell’incontro saranno affrontate le principali tematiche riguardanti il regime fiscale dei lavoratori impatriati, con particolare attenzione alle implicazioni della residenza fiscale e AIRE.

La conferenza si terrà il 26 Ottobre 2022 dalle 14.30 alle 17.30 in diretta attraverso la piattaforma GotoWebinar.

Si allega la locandina con le informazioni complete.

Convegno Lavoratori Impatriati
Regime Lavoratori Impatriati Internazionalizzazione

Regime Lavoratori Impatriati: quando spetta? L’ipotesi di smart working e datore di lavoro soggetto estero

Regime Lavoratori Impatriati

Il regime fiscale degli impatriati si applica a favore delle persone fisiche rientrate e quindi residenti in Italia, anche nell’ipotesi di smart working e nel caso di datore di lavoro rappresentato da soggetto estero; questo il principio contenuto nella risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 596 del 16 settembre 2021.

Con la risposta all’interpello n. 596 del 16 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso l’applicabilità del regime speciale per i lavoratori impatriati anche in favore di un cittadino italiano iscritto all’AIRE, dipendente di una società statunitense, che rientra in Italia continuando a svolgere l’attività in modalità smart working per la stessa azienda straniera.

L’Ufficio ha infatti ribadito che nelle ipotesi di smart working rileva esclusivamente il luogo effettivo nel quale il lavoro viene prestato con la conseguenza che, al ricorrere di tutte le condizioni previste per fruire dell’agevolazione, il regime speciale per i lavoratori impatriati si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro sia un soggetto non residente. 

Il caso relativo all’interpello, riguarda un soggetto italiano che lavora per una società statunitense e che gli ha concesso di svolgere l’attività di lavoro dipendente a distanza dall’Italia in modalità smart-working, per un periodo di almeno due anni.

L’interpello è stato presentato al fine di accertare se è possibile beneficiare a partire dal 2021 (essendo rientrato in Italia da maggio 2021) del regime fiscale di favore degli impatriati, in quanto introdotto per attrarre dall’estero i lavoratori. Inoltre, in presenza della figlia minorenne, l’istante ritiene altresì di poter usufruire del prolungamento per altri cinque anni (oltre ai cinque ordinari), del regime fiscale degli impatriati.

La norma di riferimento del regime dei impatriati è l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e successive modifiche, ed in particolare dal collegato alla legge di bilancio 2020.

Il citato regime speciale, prevede che i soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia, possano beneficiare di un’esenzione del 70% dell’imponibile fiscale dei loro redditi prodotti in Italia (o 90% in caso di trasferimento di residenza in una delle regioni del “Sud Italia” o delle “Isole“).

Per fruire del trattamento di favore, il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:

  • Trasferire la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
  • Non essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e, nel contempo, impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due ulteriori anni;
  • Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Oltre ai cittadini italiani iscritti all’AIRE, possono usufruire del beneficio fiscale anche i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale:

  • (i) in possesso di un titolo di laurea e a condizione che abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • ovvero (ii) che abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi due anni o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. 

In merito alle specifiche applicazioni e approfondimenti del regime speciale in argomento, l’Agenzia  richiama la sua precedente circolare 33/E del 28 dicembre 2020. Nello specifico, il paragrafo 7.5 della menzionata circolare, precisa che la normativa non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato; conseguentemente possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia la loro attività alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti). 

Un punto di particolare rilevanza espresso dall’Amministrazione Finanziaria è il fatto che il lavoratore impatriato potrebbe configurare una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del datore di lavoro non residente, ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa dall’Italia, ove esistente, o ai sensi dell’articolo 162 del TUIR. In tal caso, il regime speciale in esame non si estende al reddito d’impresa imputabile al datore di lavoro estero, che sarà, pertanto, assoggettato a tassazione ordinaria.

Infine, l’interpello si sofferma poi sull’estensione dell’agevolazione del regime degli impatriati, in presenza di un figlio minorenne che, permette, all’Istante, di fruire dell’agevolazione per ulteriori cinque periodi d’imposta, con tassazione del reddito agevolato nella misura ridotta del 50%. 

L’agevolazione è fruibile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Video intervista per la presentazione del libro Arte e Fisco

Video Intervista a Canale Europa

Presentazione del libro “Arte e Fisco” – Video Intervista

Proponiamo il link alla video intervista all’Avv. Simone Facchinetti e il Dott. Alberto Traballi, prodotta da Canale Europa, in cui presentiamo il libro “Arte e Fisco, La gestione legale e fiscale delle opere d’arte”.

Video Intervista Presentazione del Libro “Arte e Fisco”

Recensione al libro “Arte e Fisco” – Collezione da Tiffany

“Quando, ormai quasi 10 anni fa, ho creato Collezione da Tiffany, quello degli aspetti legali e fiscali legati all’arte è stato fin da subito uno dei  punti principali del progetto editoriale che avevo deciso di lanciare.

Il motivo era semplice: erano (e sono) un pilastro del collezionismo consapevole, ma nessuna guida al collezionismo li trattava con dovizia di particolari.

Pochissime erano, peraltro, almeno in Italia, le pubblicazioni dedicate a questo argomento e spesso molto “tecniche” e, dunque, poco indicate per il semplice collezionista o il professionista in cerca di uno strumento agile che gli facesse da bussola.

Negli anni si è cercato di comare questa “lacuna” nel panorama librario del nostro Paese con varie pubblicazioni, ma raramente si è riusciti a dare alle stampe un testo completo e di semplice fruizione. 

Ce l’hanno fatta Simone Facchinetti, Francesco Olivieri, Alberto Traballi e Ennio Vial che a novembre 2020 hanno pubblicato, con Maggioli Editore, il volume Arte e Fisco. La gestione legale e fiscale delle opere d’arte.” […]

Continua a leggere su Collezione da Tiffany

Traballi Taxadvisor Arte Fisco
Traballi Commercialista Monza Arte Fisco Libro

Arte e Fisco. La Gestione legale e fiscale delle opere d’arte

Il progetto editoriale “Arte e Fisco” nasce dalla rilevante crescita del mercato dell’arte, dovuta al particolare interesse da parte di semplici collezionisti, di investitori e di riflesso degli operatori del settore giuridico, fiscale e del wealth management. In particolare il libro, con casi ed esempi, risulta essere un utile supporto per gli operatori affinché siano in grado di orientarsi tra gli aspetti giuridici, fiscali e successori del mondo dell’arte.

La trattazione prende le mosse della definizione di opera d’arte e di diritto d’autore per esaminare successivamente le tutele giudiziarie azionabili, le procedure di conciliazione, arbitrato e mediazione, illustrandone i procedimenti e i risvolti concreti. Vengono esaminati strumenti del progresso tecnologico tra cui blockchain, smart contractor, Intelligenza Artificiale e la tokenizzazione, che rappresentano nuove opportunità e certezze anche nei trasferimenti della proprietà e nella circolazione delle opere d’arte, strumento di investimento alternativo al settore immobiliare.

L’opera tiene conto del distinguo delle figure del “collezionista speculatore”, i cui effetti di ripercuotono sulla tassazione delle plusvalenze e sono oggetto di particolare monitoraggio da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Gli autori analizzano l’opera d’arte dal punto di vista fiscale, tra i redditi di lavoro autonomo e nel reddito di impresa, con l’obiettivo di evidenziare i tratti salienti e gli effetti collegati. Particolare attenzione è stata posta alla circolazione delle opere d’arte, “da e verso l’estero”, esaminandone gli adempimenti ai fini Iva e doganali, a alla possibilità di utilizzarle per pagare le imposte.

Il libro si focalizza inoltre sull’impiego della sponsorizzazione, del mecenatismo e della filantropia quali strumenti per sostenere il mondo dell’arte, sia da parte delle persone fisiche che da parte dei soggetti giuridici, evidenziandone vantaggi e differenze, anche rispetto a strumenti utilizzati in altri Paesi.

In ultimo, l’attenzione viene spostata sul più ampio mondo della pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale tramite l’istituto del trust, con analisi dei possibili utilizzi anche internazionali.

Informativa Commercialista Monza Milano

Finanziamenti SIMEST a fondo perduto per progetti di internazionalizzazione delle imprese.

Dal 6 agosto 2020 le imprese che intendono presentare progetti di internazionalizzazione delle loro attività, ora anche nell’ambito dell’Unione Europea, potranno beneficiare anche di interessanti contributi a fondo perduto.

Le nuove misure per finanziare i progetti di internazionalizzazione 

Le nuove agevolazioni sono possibili sulla base delle recenti modifiche della normativa italiana e sono a valere sul fondo rotativo ex D.L. n. 251/1981, convertito dalla Legge n. 394/1981, e rifinanziato dal Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020. Per il 2020 il budget è di 600 milioni di euro, cui si aggiungono 300 milioni di euro per quote di cofinanziamento a fondo perduto. 

Per maggiori informazioni consigliamo la lettura della Informativa Tributaria.

Pagare le imposte mediante cessione di opere d'arte

PAGARE LE IMPOSTE MEDIANTE OPERE D’ARTE: UN’OPPORTUNITÀ ANCORA POCO CONOSCIUTA

Sapevi che è possibile pagare le imposte mediante cessione di opere d’arte?

L’11 Ottobre ho pubblicato su Aisopos un articolo interessante, relativo al pagamento delle imposte mediante opere d’arte. Una pratica molto poco conosciuta, utilizzata nell’ambito della consulenza fiscale a imprese e privati.

Pagamento imposte con opere d’arte

La possibilità di effettuare il pagamento delle imposte tramite cessione di “beni culturali” è presente in Italia sin dal 1982 con la Legge n. 512 del 2 agosto; eppure la sua esistenza ed applicabilità è pressoché sconosciuta, sia tra i contribuenti nonché tra gli operatori del settore quali gli esperti tributari di fiscalità dell’arte.

Le motivazioni sono da riscontrarsi dalla scarso interesse manifestato nella sua divulgazione da parte dello Stato e dalla dottrina, oltre che dalla farraginosa procedura, la quale prevede l’intervento, imprescindibile, di una Commissione interministeriale, che è risultata, almeno fino al 2014, poco operativa. Tale ridotta attività della Commissione viene rilevata, tra l’altro, sulla base di ridottissimi dati statistici a disposizione, che alla data del 1991 (quindi dopo circa 9 anni dall’entrata in vigore della norma), contava solo 53 proposte di cessione di beni culturali a scomputo delle imposte di successione ed imposte dirette.

Normativa pagamento imposte mediante cessione di beni culturali

Nello specifico, gli articoli 6 e 7 della L. 512/82 e successive modificazioni ed integrazioni (con introduzione dell’articolo 28-bis del Dpr 602/73) prevedono la possibilità di offrire allo Stato, beni di interesse culturale, per il pagamento parziale o totale, rispettivamente, delle imposte di successione e le imposte dirette.

Oggetto di cessione possono essere i “beni culturali” indicati all’art. 10 del D.lgs 42/2004 e successive modificazioni, nonché, le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio e di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione.

Come pagare le imposte con opere d’arte

La procedura, prevede da parte del proponente la cessione dei beni culturali, l’invio di una raccomandata (o PEC) agli organi periferici del Ministero competenti per materia e per territorio di residenza.

Il contenuto della proposta, rivisto nella circolare n. 23 del 17/7/2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali, viene esaminato dall’ufficio periferico, il quale, dopo aver istruito la pratica, esprime un proprio parere e valutazione ed invia il fascicolo alla Direzione generale competente.

La decisione finale viene presa dalla Direzione generale sulla base del parere della Commissione Interministeriale.

Il decreto di accettazione o di rifiuto deve essere promulgato entro sei mesi (termine che non risulta a pena di decadenza in quanto di natura ordinatoria) dalla proposta e notificato al proponente, il quale, in caso di esito positivo, avrà due mesi per accettare (il termine è da considerarsi perentorio).

Se le opere valgono di più delle imposte da pagare?

Si deve evidenziare che la cessione di beni culturali riferita al pagamento delle imposte di successione prevede (art. 6 L. 512/82) “qualora il valore dei beni ceduti superi l’importo dell’imposta, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all’importo dell’imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza”.

In senso differente, è il caso di pagamento di imposte dirette (art. 7 L. 512/82) in quanto ”dopo il trasferimento dei beni, l’interessato puo’ chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella di consegna dei beni o della trascrizione…”.

Da quanto sopra indicato, non ci sono dubbi nell’affermare che le caratteristiche della procedura siano tali da scoraggiare anche i piu’ intraprendenti e volenterosi contribuenti, che, a fronte di debiti tributari (molto spesso imposte di successione) sarebbero ben disponibili a cedere opere d’arte, talvolta ereditate.

Perché il pagamento delle imposte con opere d’arte è scoraggiante

I risultati dell’applicazione della norma sono evidentemente poco incoraggianti, anche confrontandoli con quelli in vigore per esempio in Francia, ove l’analogo strumento giuridico per il pagamento delle imposte tramite cessione di beni culturali (noto come “Legge sulle dazioni”) è ben conosciuto ed utilizzato dai contribuenti ed ancora piu’ dai collezionisti ed artisti.

In ultimo, le motivazioni dello scarso successo dell’utilizzo della norma in Italia sono non solo procedurali, in quanto, non puo’ non essere evidenziato il poco interesse da parte dello Stato, ad acquisire opere d’arte in luogo della immediata disponibilità finanziaria, al fine di sopperire la cronica ricerca di risorse finanziarie per tentare di contenere l’elevato debito pubblico.

Dr. Alberto Traballi
Visita Aisopos per l’articolo completo