Informativa Commercialista Monza Milano

Regolarizzazione delle irregolarità tributarie di natura formale

Nell’ambito della Consulenza Fiscale, con la presente informativa illustriamo la sanatoria delle irregolarità formali introdotta dalla legge n. 136/2018 e disciplinata dal Provvedimento attuativo del 15 marzo 2019.

Contribuenti interessati dalla sanatoria e definizione di irregolarità formali

Gli interessati sono tutti i contribuenti, sia soggetti IVA (professionisti ed imprese) sia soggetti privati, tra cui anche i sostituti d’imposta, gli intermediari ed in genere ogni altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche limitati alla mera comunicazione di dati.

Violazioni che possono essere regolarizzate

Rientrano tra le condotte sanabili, per esempio, le violazioni riguardanti:

· l’errata applicazione dell’inversione contabile in assenza di frode (cosiddetto “reverse charge”);

· la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA;

· la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA;

· la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018; il compimento di operazioni non imponibili senza aver verificato l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento;

· errori ed omissioni relative alla comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA ed alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute;

Violazioni escluse dalla regolarizzazione

Costituiscono violazioni escluse dalla sanatoria le seguenti infrazioni/atti:

· violazioni formali di norme tributarie commesse dopo il 24 ottobre 2018;

· violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi, per i quali non sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative;

· violazioni formali oggetto di rapporto esaurito;

La descrizione completa della Regolarizzazione delle irregolarità tributarie di natura formale è contenuta all’interno della nostra Informativa Finanziaria 2019.

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L’imposta di bollo sulle Fatture Elettroniche

Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica, sono cambiate le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, laddove dovuta. Infatti, alle fatture elettroniche non si applica la procedura per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale, ma le nuove regole in esame.

Quando deve essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

Il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere effettuato trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. Quindi la prima scadenza è quella del 23 aprile 2019, con riferimento alle fatture emesse nel primo trimestre 2019 (considerato che i giorni dal 20 al 22 aprile sono festivi).

Cosa indicare nelle fatture elettroniche soggette a bollo

Come richiesto dal decreto ministeriale, le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 28/12/2018.

Si rammenta che, in applicazione del principio di alternatività IVA-imposta di bollo, l’imposta di bollo, nella misura fissa di 2 euro, è dovuta per le “fatture, note, conti e simili recanti addebitamenti o accreditamenti” di importo superiore a 77,47 euro, riferiti ad operazioni fuori campo IVA, escluse, esenti o non imponibili IVA.  

Come si paga l’imposta di bollo?

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle e-fatture ricevute attraverso il Sistema di Interscambio, rende noto al soggetto passivo l’importo dell’imposta di bollo dovuto, riportandolo nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nell’ambito del suo sito web.

Tramite un altro servizio presente sullo stesso portale, è, inoltre, possibile scegliere se effettuare il versamento mediante il servizio presente all’interno della predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo in modo virtuale

Nel caso di pagamento con modello F24, di seguito i codici tributo da utilizzare:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.

Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2018

Il 30 aprile 2019 è la prossima scadenza per il versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, dovuta con riferimento alle fatture elettroniche emesse nel 2018, considerato che per questa annualità valgono ancora le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dal DM 28 dicembre 2018.

Leggi l’informativa completa sull’assolvimento del bollo sulle fatture emesse.

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Esterometro 2019

Il prossimo 28 febbraio 2019 scade il primo Esterometro relativo ai dati di gennaio 2019.

I soggetti interessati all’Esterometro

A decorrere dal periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano (cioè quelli che hanno in Italia una stabile organizzazione), dovranno, salvo specifiche eccezioni di seguito indicate, trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato: quindi sono interessate le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia e quelle ricevute dagli stessi soggetti.

I soggetti esclusi

Sono esonerati dalla comunicazione in esame i soggetti che hanno aderito:

  • al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (soppresso, ma ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del 31 dicembre 2015);
  • al regime forfetario per gli autonomi, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, come da ultimo modificata dalla Manovra 2019; · i soggetti esonerati dall’obbligo delle fatture elettroniche (come emerge dal D.Lgs. n. 127/2015 e come interpretato da Assonime nella Circolare 26/2018).

Dati da comunicare con l’Esterometro

La comunicazione richiede l’indicazione dei seguenti dati:

  • i dati identificativi del cedente o prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario o committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile IVA; l’aliquota IVA applicata e l’imposta IVA (se presenti);
  • la tipologia dell’operazione (solo nel caso in cui l’operazione non comporti l’indicazione dell’imposta nel documento); · la natura dell’operazione (per le operazioni attive, il dato “natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’IVA in fattura, avendo inserito in luogo dell’imposta una specifica annotazione sul documento). Per gli acquisti in “reverse charge”, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta.

Esterometro INTRASTAT

Per completezza, evidenziamo che l’obbligo di trasmissione dell’Esterometro non determina l’eliminazione dell’obbligo di invio all’Agenzia delle Dogane degli elenchi INTRASTAT (secondo le relative regole).

Per maggiori informazioni leggere l’informativa completa.

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Novità fiscali 2019

Novità Fiscali della Finanziaria 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto numerose novità fiscali di interesse. Con la presente informativa iniziamo l’illustrazione delle principali novità fiscali della legge di Bilancio 2019, riferite a imprese e professionisti, che proseguirà con le prossime informative.

Rivalutazione dei beni d’impresa

Sono stati riaperti i termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa, secondo la consolidata disciplina, che consente di iscrivere nell’attivo patrimoniale, con riconoscimento fiscale, maggiori valori in relazione a tali beni, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva.

Possono beneficiare della misura in commento tutti i soggetti operanti in regime di impresa, come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (questi ultimi limitatamente ai beni appartenenti alla sfera “commerciale”), incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Aumento della deduzione IMU sui fabbricati strumentali

A partire dal periodo d’imposta 2019 è stata innalzata dal 20% al 40% la deduzione, dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

Sono interessati sia i fabbricato strumentali per natura (categorie catastali A/10, B, C, D ed E) sia quelli strumentali per destinazione.

Abrogazione dell’ACE

È stata abrogata, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’intera disciplina dell’agevolazione ACE, Aiuto alla Crescita Economica, che consentiva di portare in deduzione dal reddito complessivo netto dell’impresa un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

La soppressione dell’ACE è stata “compensata” con altri meccanismi incentivanti, tra i quali l’IRES ridotta per gli utili reinvestiti.

IRES ridotta al 15% sugli utili reinvestiti dei soggetti IRES, degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi dal 2019, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), è stato introdotto un regime di tassazione IRES ridotta di nove punti percentuali (quindi al 15%), degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione.

La descrizione completa delle novità fiscali 2019 è contenuta all’interno della nostra informativa Finanziaria 2019.