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Definizione agevolata o Pacificazione Fiscale 2019 – Le misure previste

Il Decreto fiscale collegato alla Manovra 2019 (D.L. n. 119/2018) in vigore dal 24 ottobre 2018 prevede, tra le altre cose, la cancellazione dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 e la definizione agevolata delle controversie tributarie (con talune eccezioni).

E’ stata prevista, inoltre, una “dichiarazione integrativa speciale”, destinata ai contribuenti “semi-virtuosi”, che, sebbene hanno presentato la dichiarazione dei redditi, hanno commesso errori od omissioni nei periodi d’imposta ancora accertabili.

Studio Traballi Monza offre consulenza fiscale e tributaria per la risoluzione delle controversie con il Fisco.

Definizione agevolata del processi verbali di constatazione

Oggetto dell’agevolazione è il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018. Si potranno regolarizzare le violazioni constatate con riferimento ai seguenti tributi:

  • imposte sui redditi e relative addizionali,
  • contributi previdenziali e ritenute,
  • imposte sostitutive,
  • IRAP,
  • IVA,
  • imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE)
  • imposta sulle attività finanziarie all’estero (IVAFE),
  • oltre ai dazi (per questi ultimi con le limitazioni di seguito illustrate).

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Gli Avvisi di accertamento, quelli di rettifica e liquidazione e gli atti di recupero potranno anch’essi essere definiti in via agevolata, purché notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla medesima data.

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”)

Possono beneficiare della nuova definizione agevolata in commento tutti colo che hanno carichi (debiti) affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli che avevano già aderito:

  • alla “prima rottamazione” (D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver pagato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
  • alla “rottamazione-bis” (D.L. n 148/2017). Costoro posso aderire alla nuova rottamazione soltanto nel caso in cui risultino integralmente pagate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre (già scadute) e ottobre 2018. In sostanza, il termine delle tre predette rate è stato prorogato al 7 dicembre 2018.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010

I debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, saranno automaticamente annullati d’ufficio. Ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata alla pacificazione fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (si pagherà soltanto l’importo del tributo), salvo quanto di seguito specificato. La definizione comporterà quindi la cancellazione delle sanzioni e degli interessi.

A questo link il testo completo della Circolare sulla pacificazione fiscale 2019.

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Bonus Pubblicità per gli investimenti incrementali

Il Bonus Pubblicità

Con il Provvedimento 31 luglio 2018 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria è stata approvata la procedura di richiesta del ‘bonus pubblicità’, istituito dal D.L. n. 50/2017 e disciplinato dal Regolamento approvato con D.P.C.M n. 90/2018, allo scopo di rilanciare il comparto editoriale in crisi e di incentivare imprese e professionisti che promuovono i loro prodotti e servizi.

Studio Traballi è un Commercialista a Monza specializzato in consulenza aziendale e tributaria. I nostri professionisti sono in grado di seguire i clienti nelle procedure per l’ottenimento del bonus pubblicità, oltre che per l’utilizzo del relativo credito.

Quali spese sono ammissibili per il bonus pubblicità

Le spese ammesse sono quelle effettuate dal 1° gennaio 2018 e, con alcune limitazioni, quelle sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

L’agevolazione in commento consiste nella attribuzione di un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati, tenendo conto del tetto complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, dopo la realizzazione dell’investimento, con modello F24 da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Per le microimprese e le piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003) e le start up innovative, di cui al D.L. n. 179/2012, il credito di imposta è elevato al 90%.

Spese pubblicitarie agevolate dal bonus

Le spese ammissibili al credito d’imposta sono le seguenti:

a) acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su giornali (iscritti presso il competente Tribunale) ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati della figura del direttore
responsabile. Si tratta di quotidiani e periodici pubblicati in forma cartacea o digitale che posseggono le caratteristiche indicate all’art. 7, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 70/2017;

b) campagne pubblicitarie effettuate su emittenti radiofoniche e televisive locali per le quali risulti l’iscrizione presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui alla legge n. 249/1997.

Spese escluse dal bonus pubblicità

In base al Regolamento sono escluse dall’agevolazione le spese per l’acquisto di spazi per pubblicizzare o promuovere televendite di beni ed i servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro e servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

A chi spetta il bonus pubblicità

Possono usufruire del bonus pubblicità le imprese (incluse le ditte individuali), i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

Scopri tutti i dettagli sull’agevolazione riguardante gli investimenti pubblicitari incrementali.

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Chiarimenti fatturazione elettronica

Circolare Agenzia Entrate 2 luglio 2018: chiarimenti sulla fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13 del 2 luglio 2018 ha fornito alcuni chiarimenti sul tema della fattura elettronica. Il riferimento è ai soggetti esteri che ai fini IVA si siano identificati in Italia. Inoltre, si applica a coloro che abbiano nominato un rappresentante fiscale. Studio traballi è un commercialista a Monza specializzato in assistenza fiscale internazionale. Contattate lo studio per esigenze di consulenza fiscale internazionale.

Obbligo di fatturazione elettronica soltanto per i soggetti esteri stabiliti

Come evidenziato dalla Circolare, il Consiglio dell’Unione Europea, con decisione di esecuzione presa il 16 aprile 2018, ha stabilito che l’Italia può imporre l’obbligo della fatturazione elettronica soltanto ai soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. Inoltre, l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetto stabiliti sul territorio italiano non deve essere subordinato all’accordo del destinatario.

Quindi, come chiarito dalla Circolare, agli altri soggetti esteri che operano in Italia come identificati, direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale, ma non sono stabiliti nel nostro Paese, non può essere imposta la fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.

Scarica l’informativa completa sulla fatturazione elettronica per soggetti esteri che operano in Italia.

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Fattura elettronica: novità 2018

Novità fattura elettronica

Traballi è uno studio Commercialisti a Monza che si occupa di consulenza aziendale e assistenza fiscale per imprese a Monza e Provincia. Oggi affronteremo un tema che coinvolge molte aziende, quello della fattura elettronica 2018. Nella legge di Bilancio per il 2018 è stato previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica. Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per alcune categorie. Rientrano nella fatturazione elettronica 2018 le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito dei contratti di appalto con una pubblica amministrazione e per talune cessioni di carburanti.

A cosa si applica la fattura elettronica

L’obbligo di fatturazione elettronica interessa tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Naturalmente sono incluse le relative eventuali variazioni, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.

La fattura elettronica dovrà quindi essere emessa in tutti i casi in cui il cedente o prestatore è tenuto ad emettere le fatture. Vale anche su specifica richiesta del cliente, privato consumatore. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Naturalmente una copia della fattura elettronica  in formato cartaceo sarà messa a disposizione direttamente da chi emette il documento.

Si evidenzia che, sebbene il cedente/prestatore sia obbligato alla fatturazione elettronica, i privati consumatori finali possono rinunciare a ricevere il documento in formato elettronico o in formato analogico.

Esonero fattura elettronica: chi ne ha diritto

Sono esonerati dalla fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel “regime di vantaggio”. Quindi sono i soggetti di cui al D.L. n. 98/2011 (minimi) e quelli che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014.

Cos’è la fatturazione elettronica

Le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche prevedono che la “fattura elettronica”:

  • contiene obbligatoriamente tutte le informazioni richieste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Ovviamente si tratta dei dati indicati nell’art. 21bis (nel caso della fattura semplificata);
  • è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (di seguito “SdI”) che lo recapita al soggetto ricevente. La trasmissione al Sdi può anche essere effettuata, per conto del soggetto obbligato, da un intermediario;
  • è un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili, conforme alle specifiche tecniche del Provvedimento del 30 aprile 2018. Si precisa che per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione restano valide le regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013.

Trasmissione e controllo della fattura elettronica

Al fine di agevolare e rendere più veloce il processo di fatturazione elettronica, sono state previste diverse possibilità di trasmissione della fattura elettronica al SdI. La trasmissione può avvenire

  • posta elettronica certificata (PEC);
  • fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate e l’app, i titolari di partita IVA che emettono la fattura potranno acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario/committente ed il suo indirizzo telematico tramite un QRcoderocedura web e app dedicata, messi a disposizione dall’Agenzia Attraverso l’apposita funzionalità del servizio web “F.

L’Agenzia delle Entrate rende anche disponibile il servizio di conservazione delle fatture emesse. I servizi web sono accessibili mediante SPID, credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L’app dedicata è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel.

Leggi l’intera informativa riguardante la fatturazione elettronica 2018.

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Semplificazioni spesometro 2018

Novità ed semplificazioni dello spesometro 2018

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 29190/2018 del 5 febbraio 2018, recependo le novità del D.L. n. 148/2017, art. 1-ter, ha attuato alcune semplificazioni relative alllo spesometro. Lo Studio Traballi, Commercialista specializzato in consulenza tributaria internazionale per investimenti a Dubai, invita i Sig. Clienti e i soggetti interessati a prendere visione dell’informativa.

Le semplificazioni nella tempistica dello “spesometro”

Anzitutto, è stato prorogato al 6 aprile 2018 (rispetto al precedente 28 febbraio 2018), il termine per trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo semestre dell’anno d’imposta 2017.

Tale proroga,  è stata disposta al fine di garantire il rispetto dello statuto del contribuente. A regime per l’anno d’imposta 2018 era stato previsto che le comunicazioni dei dati delle fatture fossero effettuate trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Il Provvedimento in esame ha introdotto per il 2018 la facoltà di trasmettere i dati sia con cadenza semestrale che con cadenza trimestrale.

Le semplificazioni sostanziali dello “spesometro” (immediatamente applicabili)

Con il Provvedimento in commento vengono anche ridotte le informazioni da trasmettere: diviene, infatti, facoltativo indicare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti delle fatture, essendo sufficiente indicare la partita IVA o il codice fiscale, per i soggetti che non  agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni (i soggetti privati privi di partita IVA).

Rammentiamo, in proposito, gli altri dati richiesti sono: data e numero della fattura; base imponibile; aliquota IVA applicata e relativa imposta, nonché la tipologia dell’operazione ai fini IVA, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Spesometro e documenti riepilogativi

Per le fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 695/1996), inoltre, è stata introdotta la possibilità di comunicare i dati relativi al documento riepilogativo (in luogo di quelli di tutte le singole fatture interessate).

Nessuna sanzione per gli errori nello “spesometro” del primo semestre 2017

E’ stata anche prevista l’inapplicabilità delle sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 (scadenza dello scorso 16 ottobre 2017), a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 6 aprile 2018 (in luogo della precedente scadenza del 28 febbraio 2018).

Tutta l’informativa relativa alle semplificazioni spesometro 2018.

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Nuova disciplina detrazione IVA

Nuova disciplina della detrazione IVA sugli acquisti e le importazioni di beni e servizi

Studio Traballi è un commercialista a Monza, specializzato in consulenza tributaria per imprese e multinazionali. In questo articolo illustriamo le rilevanti novità in tema di detrazione IVA, introdotte dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 50/2017, anche in considerazione dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Nuovi termini per esercitare la detrazione IVA

Il D.L. n. 50/2017 in commento ha modificato il termine della detrazione Iva per le fatture e le bollette doganali emesse a partire dal 1 gennaio 2017. In particolare, il decreto ha modificato l’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, riducendo il termine per poter detrarre l’IVA, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Quindi, anziché con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, come era in precedenza.

Tale norma deve essere coordinata con le modifiche intervenute all’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. La fattura deve essere annotata nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione. E comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018 ha chiarito i nuovi termini della detrazione. Ha infatti precisato che l’imposta diventa esigibile a partire dal momento in cui si verificano congiuntamente il requisito sostanziale ed il requisito formale.

Esempi pratici di detrazione dell’iva

Si potranno quindi verificare i seguenti casi:

  • Se una fattura del 2017 (emessa nel 2017 ed esigibile nel 2017) è stata ricevuta entro il 31 dicembre 2017, ma non è confluita nella liquidazione IVA di dicembre, l’Iva potrà essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2018.
  • Nel caso in cui la medesima fattura emessa nel 2017 viene ricevuta nel corso del 2018 (ad esempio nel mese di gennaio 2018), la stessa potrà concorrere alla liquidazione del mese di ricezione (gennaio). Oppure nei successivi mesi, ma in ogni caso l’Iva potrà essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2019.
  • Quando, invece, essa viene registrata nel 2019, ma in ogni caso entro aprile 2019, essa dovrà essere annotata in un’apposita sezione del registro acquisti. Stiamo parlando della sezione relativa a tutte le fatture ricevute nel 2018. La fattura concorrerà al saldo IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’esercizio 2018, da presentarsi entro il 30 aprile 2019.

Le nuove regole sulla detrazione IVA si applicano alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017. Questo sempre ché esse riguardino operazioni effettuate e la cui relativa IVA sia divenuta esigibile a decorrere dalla medesima data.

Per le fatture la cui esigibilità era sorta entro il 31 dicembre 2016, anche se ricevute dopo tale data, si applicano invece le vecchie regole di detrazione dell’IVA.

 

Prova della ricezione della fattura per la detrazione

Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario o dal committente ecco la precisazione dell’Agenzia delle Entrate. La ricezione stessa deve emergere da una corretta tenuta della contabilità. Deve dunque consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Note di credito e detrazione IVA

In base alla nuova formulazione dell’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Secondo l’art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, nelle ipotesi in cui successivamente all’emissione della fattura e alla registrazione della stessa l’operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile in conseguenza degli eventi ivi previsti, il soggetto passivo può recuperare la differenza d’imposta portandola in detrazione. Tutto ciò previa emissione di una nota di variazione in diminuzione.

Per maggiori informazioni leggi l’informativa completa sulle novità in merito alla detrazione dell’IVA.

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Novità Rottamazione bis

Riapertura della rottamazione per i carichi dal 2000 al 2016

Studio Traballi è un Commercialista in Monza e offre servizi di consulenza fiscale e tributaria, anche nell’ambito della rottamazione dei ruoli.

Il D.L. n. 148/2017 ha riaperto i termini per richiedere la definizione agevolata dei carichi affidati al concessionario della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. La relativa domanda dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018.

Entro il 30 settembre 2018, il debitore riceverà una comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata. Tuttavia potrà ricevere anche una comunicazione di diniego per le specifiche motivazioni che hanno reso non rottamabile il debito. Ricordiamo che le somme dovranno essere pagate in un’unica soluzione entro ottobre 2018. Oppure, è possibile pagare in un massimo di tre rate. Per l’80% di esse sono necessatie due rate di pari importo, rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018 e, per il residuo 20%, entro febbraio 2019.

Soggetti non ammessi alla rottamazione

La riapertura dei termini è tuttavia preclusa a chi si era già avvalso della precedente definizione agevolata (sempre per i carichi affidati dal 2000 al 2016), presentando la domanda entro lo scorso il 21 aprile 2017, e fosse decaduto dalla rottamazione.

Sanatoria per coloro che non erano stati ammessi alla precedente definizione agevolata

Il D.L. n. 148/2017 ha stabilito inoltre una sorta di sanatoria, che riguarda i carichi affidati al concessionario della riscossione dal 2000 al 2016. La sanatoria è disponibile per coloro che non erano stati ammessi in precedenza alla definizione agevolata. Tuttavia, la causa di non ammissione deve essere quella di mancato tempestivo pagamento di tutte le rate dei piani di rateazione (in essere al 24 ottobre 2016), scadute al 31 dicembre 2016.

Esiti della definizione agevolata

Entro il 30 giugno 2018 il concessionario della riscossione comunicherà al debitore l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate. Le somme dovranno essere pagate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
Successivamente, dopo questo primo pagamento, entro il 30 settembre 2018, il debitore riceverà una seconda comunicazione. Quest’ultima conterrà le somme da versare a titolo di definizione agevolata per l’importo esiduo del debito (su altri ruoli affidati diversi da quelli ratizzati in precedenza), oppure il diniego.

Estensione della rottamazione ai carichi dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Con il D.L. n. 148/2017 in commento, la rottamazione è stata estesa ai carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Inoltre, è previsto che per questa procedura non rilevano eventuali morosità relative a pregresse dilazioni. Vale a dire che non occorre sanare tali pendenze per poter accedere alla definizione agevolata.

Termini di presentazione dell’istanza

L’istanza va presentata entro il 15 maggio 2018, successivamente, entro il 30 giugno 2018, il concessionario della riscossione comunicherà la liquidazione della domanda di rottamazione con l’indicazione delle somme da versare, oppure, il diniego della domanda con le specifiche motivazioni di legge che rendono non rottamabile il debito.

Leggi l’informativa sulla riapertura dei termini per la rottamazione

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Novità Legge di Stabilità 2018

Le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2018

La legge di stabilità ha introdotto importanti novità sul tema fiscale. Studio Traballi è un Commercialista a Monza, specializzato nell’erogazione di servizi di consulenza aziendale e consulenza fiscale internazionale a Monza. Investire in Italia diventa più semplice grazie alle novità ed esemplificazioni introdotte dalla legge di stabilità. Ecco una rapida e semplice carrellata delle maggiori novità introdotte dalla Legge 205 del 27 Dicembre 2017.

Novità finanziaria e rinvio al 2019 dell’aumento IVA

La legge in commento ha nuovamente bloccato il previsto aumento delle aliquote IVA. La modifica sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2018. Dunque le aliquote del 22% (ordinaria) e del 10% (ridotta) sono quindi confermate per il 2018.

Agevolazioni investimenti: proroga del “super-ammortamento”

La Legge di Stabilità 2018 ha prorogato i termini per fruire del super-ammortamento. Il limite è del 30% (in precedenza era il 40%) per la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Novità agevolazioni investimenti: proroga del “iper-ammortamento” per l’Industria 4.0

E’ stato prorogato anche il cosiddetto iper-ammortamento. Si tratta dell’ agevolazione finalizzata a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”. Riguarda sostanzialmente l’automatizzazione ed interconnessione dei processi industriali, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017.

Abrogazione della scheda carburante

La legge di Stabilità 2018 ha disposto, a partire dal 1° luglio 2018, la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante. Quindi, gli acquisti del carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, devono essere documentati con la fattura elettronica.

Pay-back nel settore farmaceutico

La finanziaria ha introdotto alcune regole finalizzate a chiarire ed uniformare il trattamento ai fini IVA dei versamenti che le aziende farmaceutiche devono effettuare nell’ipotesi di sforamento del tetto di spesa dei farmaci dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale (si tratta del cosiddetto “pay-back”).

Novità sulle modalità di pagamento delle retribuzioni

La legge per il bilancio ha disposto, a partire dal 1° luglio 2018, il divieto di pagare in contanti al lavoratore le retribuzioni o i relativi anticipi, a prescindere dalla tipologia di rapporto instaurato, pena una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Estensione della fattura elettronica dal 2019

Viene stabilito che, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, le fatture relative alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e le relative variazioni, sono emesse esclusivamente in modalità elettroniche, utilizzando il Sistema di Interscambio.

Leggi l’informativa completa sulle novità introdotte dalla legge di stabilità 2018.

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Novità INTRA 2018

Modelli INTRA: le modifiche operanti dal 1° gennaio 2018

A decorrere dal mese di gennaio cambiano le regole Intra. Perciò non dovranno più essere presentati gli intrastat relativi agli acquisti comunitari. Insomma, qualche semplificazione per i contribuenti. Questo grazie alle novità recenti, che sono da attribuire alla modifica:

  • dell’art. 50, comma 6, del D.L n. 331/1993,
  • dell’art. 13, comma 4-quater, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244,

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane hanno attuato una significativa diminuzione del flusso di informazioni da trasmettere a decorrere dal 1 gennaio 2018. Dunque, spariscono gli INTRA acquisti, che devono essere comunicati ai soli fini statistici. Tuttavia, la comunicazione non interessa tutti i contribuenti, ma solo quelli con periodicità mensile. Naturalmente ricordiamo che Studio Traballi è specializzato nell’offrire servizi di consulenza fiscale internazionale e servizi fiscali in ambito internazionale. Per i nostri clienti valutiamo la situazione internazionale e siamo in grado di indicare le posizioni Intra.

L’obiettivo è quello di: ridurre le informazioni fiscali statistiche da trasmettere ed evitare duplicazioni di adempimenti a carico dei contribuenti.

Abolizione dell’obbligo di presentazione di taluni elenchi INTRA ai fini fiscali

A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi INTRASTAT concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE. Comunicazioni da rendere secondo la periodicità mensile o trimestrale. Dunque, non dovranno essere più presentati i modelli relativi agli acquisti, sia di beni che di servizi.

Novità e semplificazioni INTRA

Acquisto di beni (Mod. INTRA 2-bis)

La presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi all’acquisto intracomunitario di beni resta obbligatoria. Questo tuttavia ai soli fini statistici (quindi senza valenza fiscale) e solo per i soggetti con periodicità “mensile” ai fini INTRASTAT. Ricordiamo che i soggetti mensili sono coloro per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

Acquisto di servizi (Mod. INTRA 2-quater)

Sempre ai soli fini statistici (quindi senza valenza fiscale), la trasmissione degli elenchi INTRASTAT dei servizi intracomunitari ricevuti resta obbligatoria, ma solo per i soggetti con periodicità “mensile” ai fini INTRASTAT. Questo si verifica solo qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Elenchi relativi alle cessioni di beni (Mod. INTRA 1-bis)

Con riferimento alle cessioni di beni, i relativi Modelli INTRA non sono interessati da particolari modifiche. L’unica modifica è relativa all’indicazione dei dati statistici richiesti dal Modello. Questi dati divengono facoltativi per i soggetti IVA che presentano gli elenchi con periodicità mensile e che non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. Leggi l’informativa completa sulla modifica degli adempimenti intrastat.