Informativa Commercialista Monza Milano

La rivalutazione dei beni di impresa

La rivalutazione dei beni di impresa

Questa notizia assume valore nell’ambito della consulenza societaria a Monza. Con la Legge di Bilancio per l’anno 2017 viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate di controllo/collegamento risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Beni ammessi alla rivalutazione

Sono ammessi alla rivalutazione tutti i titolari di reddito di impresa che non applicano i principi contabili internazionali. Le imprese in contabilità semplificata devono redigere un apposito prospetto da cui risultino i dati della rivalutazione.

Le modalità di effettuazione della rivalutazione

La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2017.

Il versamento dell’imposta sostitutiva

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto tramite il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e delle eventuali addizionali: la misura dell’imposta è determinata nel 12% per i beni non ammortizzabili e nel 16% per i beni ammortizzabili.

Leggi l’informativa completa sulla rivalutazione dei beni d’impresa

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Le nuove regole dei soggetti in contabilità semplificata

Le nuove regole per la contabilità dei soggetti  semplificati

Nell’ambito della consulenza fiscale e contabile e Monza, con le disposizioni contenute nei commi che vanno da 17 a 23, articolo 1, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il Legislatore modifica gli articoli 66, Tuir e 18, D.P.R. 600/1973, che riguardano le imprese minori ovvero quei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata.

Le nuove previsioni introducono un cambio “epocale” nella modalità di determinazione del reddito per tali soggetti, in quanto il vigente principio di competenza viene sostituito con il principio di cassa (o, come meglio si vedrà, con un principio misto cassa-competenza).

Il nuovo regime “di cassa”, pertanto, costituirà dal 2017, per i soggetti rientranti nei consueti limiti di ricavi previsti dal comma 1, articolo 18, D.P.R. 600/1973:

  • 400.000 euro per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività

Il regime contabile “naturalmente” applicabile. L’applicazione del regime di cassa presuppone, quindi, l’aggiornamento delle regole contabili da utilizzare, essendo richiesta l’evidenza delle movimentazioni di incasso e pagamento.

Leggi l’informativa sul nuovo regime per cassa

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L’opzione per il regime IVA per cassa

L’opzione per il regime IVA per cassa

La finanziaria 2017 ha introdotto la possibilità di conteggiare l’IVA per cassa. Con la legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) è stato modificato – a partire dal 2017 – l’articolo 66, Tuir al fine di “trasformare” la contabilità semplificata da un regime basato su logiche di competenza a uno fondato sulle regole della “cassa”, nel quale i proventi e i costi (non tutti) vengono rispettivamente tassati e dedotti nella misura in cui vengono incassati e pagati.

In tale scenario, l’opzione per il regime Iva per cassa potrebbe rappresentare una soluzione per rendere omogeneo il trattamento Iva a quello previsto ai fini reddituali.

Chi può esercitare l’opzione IVA per cassa

Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Come funziona il regime IVA per cassa

Per chi esercita l’opzione per il regime dell’Iva per cassa, per tutte le fatture sia emesse che ricevute:

  • l’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto dell’incasso dei relativi corrispettivi;
  • il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Il regime, pertanto, interessa unicamente la posizione Iva del soggetto passivo Iva che decide di applicarlo.

Il limite temporale del regime IVA per cassa

Decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l’Iva diviene esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell’Iva. L’Iva sulle fatture emesse rimane

Operazioni escluse dal regime IVA per cassa

Operazioni attive

  • operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali
  • operazioni effettuate nei confronti di “privati”
  • operazioni soggette a reverse charge
  • operazioni ad esigibilità differita

Operazioni passive

  • acquisti di beni o di servizi soggetti a reverse charge
  • acquisti intracomunitari di beni
  • importazioni di beni
  • estrazioni di beni dai depositi Iva

Scarica l’informativa completa contenente anche i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate