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Nuova disciplina lavoro occasionale

Disciplina lavoro occasionale: novità in vigore da giugno 2017

A partire dal 23 giugno 2017 è in vigore la nuova disciplina lavoro occasionale. Ecco cosa cambia e gli adempimenti connessi. l’informativa intende essere uno spunto per clienti e imprese che necessitano di consulenza fiscale Monza e Milano.

Vengono definite “prestazioni di lavoro occasionali” le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • riguardo ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000€
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

L’importo da considerare ai fini della verifica dei suddetti limiti è il compenso netto ricevuto dal prestatore, a prescindere dal costo complessivo per l’utilizzatore, che include la contribuzione.

Disciplina lavoro occasionale: i soggetti passivi

Ai fini del limite del compenso per ciascun utilizzatore, sono computati in misura del 75% i compensi per prestazioni occasionali rese dai seguenti soggetti:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

È inoltre previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per i compensi occasionali percepiti è prevista l’esenzione da imposizione fiscale.

Disciplina lavoro occasionale: La piattaforma INPS e gli adempimenti

Il decreto in commento ha introdotto due distinte modalità di utilizzo delle prestazioni occasionali:

  • il “Libretto Famiglia”, riservato agli utilizzatori privati, esclusivamente per i piccoli lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, per l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità e per l’insegnamento privato supplementare;
  • il “contratto di prestazione occasionale”, destinato a imprese, professionisti, enti e pubblica amministrazione.

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma informatica predisposta dall’INPS, utilizzabile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto.

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Compensazione orizzontale crediti per imposte dirette e IVA

Compensazione orizzontale imposte dirette e IVA

Ai mostri clienti e agli aspiranti imprenditori che necessitano di consulenza fiscale a Monza comunichiamo che a partire dal 24 aprile 2017 la manovra correttiva ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro la soglia del credito oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte sui redditi ed IRAP è condizionato all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il medesimo credito.

Compensazione orizzontale IVA: soglia per il visto di conformità

Anche per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale, dal 24 aprile 2017 la soglia di credito oltre la quale è richiesta l’apposizione del visto di conformità è stata ridotta da 15.000 a 5.000 euro.

E’ stata mantenuta, invece, la soglia di euro 50.000, in relazione ai crediti IVA annuali delle cosiddette start up innovative, di cui all’art. 25 del decreto legge n. 197/2012, per il periodo di iscrizione nella speciale sezione del Registro delle imprese.

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Opzione comunicazione fatture

Opzione comunicazione fatture ai fini IVA

Opzione IVA – Entro il prossimo 31 marzo 2017 i soggetti passivi IVA potranno optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Studio Traballi offre consulenza fiscale a Monza e provincia anche in ambito IVA.

I dati riguardano tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni. La scadenza del 31 marzo prossimo riguarda le fatture emesse e registrate nel corso dell’anno solare 2017. A regime, essa potrà essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.

Tale opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e dura fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. L’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture è esercitata, dal contribuente o da un suo intermediario abilitato, mediante l’apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

I vantaggi dell’opzione

  • esonero dalla presentazione della comunicazione telematica trimestrale dei dati di tutte le fatture – Spesometro
  • possibilità di ottenere più velocemente i rimborsi IVA
  • riduzione i due anni del termine di decadenza per le rettifiche e gli accertamenti IVA e del termine per gli accertamenti per le imposte sui redditi

Per talune categorie di contribuenti sono previsti ulteriori benefici, qualora optino per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché dei corrispettivi (se presenti).

Si tratta dell’esonero dalla registrazione dei documenti IVA sui registri delle fatture emesse e degli acquisti e dell’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) e dalla garanzia, laddove richiesti ai fini dei rimborsi IVA (ex art. 38-bis del decreto IVA).

Ulteriori benefici dell’opzione

I contribuenti che possono optare per la seguente agevolazione sono:

  • Gli esercenti attività professionali od artistiche;
  • Le imprese in regime di contabilità semplificata;
  • Per il solo primo triennio di attività, le imprese che superano i limiti di ricavi e che sono dunque in contabilità ordinaria (400 mila euro per le prestazioni di servizi e 700 mila per le altre attività).

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Ultimi chiarimenti dell’Agenzia sul nuovo spesometro analitico

Spesometro 2017 – Ultimi chiarimenti dell’Agenzia sul nuovo spesometro analitico

Per i nostri clienti e gli interessati in materia di Servizi fiscali e contabili, riportiamo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sullo spesometro 2017.

In occasione del primo adempimento è stato previsto un accorpamento con proroga delle scadenze: per i dati delle fatture del primo semestre 2017, infatti, l’invio telematico dovrà essere effettuato entro il 18 settembre 2017 (in luogo del precedente 25 luglio); mentre il secondo semestre 2017 ha come scadenza il 28 febbraio 2018.

La circolare n. 1/2017 dell’’Agenzia delle Entrate ha confermato che i dati da trasmettere sono gli stessi indicati nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, che riguardava i dati delle fatture da trasmettere per i contribuenti che effettuano l’opzione, incentivata, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che oggetto della trasmissione telematica sono le informazioni di:

  • tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta (indipendentemente dalla loro registrazione):
  • tutte le fatture ricevute, che sono state registrate nel medesimo periodo d’imposta;
  • le bollette doganali registrate e le relative variazioni;
  • fatture ricevute e registrate da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o del regime di vantaggio.

Spesometro 2017 – I chiarimenti dell’AE

E’ stato inoltre chiarito che non devono essere comunicati i dati degli altri documenti diversi dalle fatture (come, ad esempio, i dati delle “schede carburante”).

I dati da inserire nella nuova comunicazione periodica sono, sostanzialmente, quelli indicati nella fattura che sono anche oggetto di annotazione nei registri IVA.

E’ stato chiarito che il contribuente che non avesse a disposizione (in quanto non registrato) il dato del numero fattura fornitore deve, in luogo di esso, indicare nel campo del tracciato il valore “0”.

Qualora l’operazione non comporti l’annotazione dell’IVA nella fattura occorre specificare nella comunicazione la “natura” di tale operazione, con un’apposita codifica.

Scarica l’informativa completa sullo spesometro 2017

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Le novità IVA a decorrere dal 1 gennaio 2017

Le novità IVA a decorrere dal 1 gennaio 2017

Il D.L. n. 193/2016 convertito in Legge, recante misure per il recupero dell’evasione, ha introdotto rilevanti novità in materia fiscale.  Di seguito iniziamo l’illustrazione di alcune di queste principali novità in tema di IVA.

  1. Nuovi termini per la presentazione della dichiarazione IVA annuale
  2. Le nuove comunicazioni trimestrali delle fatture IVA
  3. Le nuove comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA
  4. La nuova procedura di compliance in materia di versamenti IVA
  5. Comunicazioni Black List – soppressione dell’obbligo
  6. Modelli Intrastat degli acquisti – soppressione dell’obbligo
  7. Autofatture ricevute da San Marino – abolizione della comunicazione
  8. Comunicazione contratti di leasing – soppressione dell’obbligo
  9. Rinvio al 2018 dell’aumento IVA

Leggi l’informativa completa sulle novità iva 2017

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Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

Studio Traballi, commercialista a Monza, si occupa di Consulenza fiscale. La Legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, commi 565 e 566, prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli articoli 5 e 7, Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento.

Le caratteristiche del provvedimento per la rivalutazione

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività.

Va, inoltre, tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011 e cioè la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2017, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2017, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

Lo scomputo di quanto pagato nelle precedenti rivalutazioni

In occasione della riapertura dei termini intervenuta con l’articolo 7, D.L. 70/2011, il Legislatore ha introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma regolatrice dei rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni. Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato.

Leggi l’informativa sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

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Proroga detrazioni immobili e nuove detrazioni

Proroga delle detrazioni sugli immobili e nuove detrazioni IRPEF in vigore dal 2017

Nell’ambito della consulenza fiscale a Monza, pubblichiamo l’informativa sulle detrazioni IRPEF per il 2017. Con la Legge di Bilancio per l’anno 2017 sono state prorogate – la detrazione Irpef del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti,

  • la detrazione Irpef/Ires del 65% in tema di interventi di riqualificazione energetica
  • la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: per quest’ultima agevolazione la detrazione (c.d. “bonus arredi”) sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2017 solamente in presenza di intervento edilizio di recupero/ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2016.

Gli interventi di riqualificazione energetica sui condomìni fruiscono dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 di detrazioni maggiorate rispetto al 65% commisurate all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. Per quanto riguarda la messa in sicurezza antisismica nelle zone sismiche 1, 2 e 3 la detrazione del 50% sarà valida dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, con recupero dell’ammontare della detrazione in 5 anni anziché i 10 anni previsti ordinariamente per gli interventi di recupero/ristrutturazione e per gli interventi di riqualificazione energetica.

Bonus Mobili

La proroga della detrazione Irpef del 50%, della detrazione Irpef/Ires del 65% e del “bonus arredi” Possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali (in questo caso sono agevolabili anche le manutenzioni ordinarie), nonché sulle relative pertinenze.

La detrazione Irpef/Ires del 65%, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne). Le principali caratteristiche delle due agevolazioni sono le seguenti:

  • la detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali per gli interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti (nel limite di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare residenziale) è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2017;
  • la detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2017, entro i limiti di spesa specifici previsti per la tipologia dell’intervento.

Messa in sicurezza anti sismica

Le novità per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici La Legge di Bilancio 2017 ha totalmente ridisegnato il sistema delle detrazioni per i lavori antisismici, differenziando le percentuali di agevolazione della spesa sostenuta e gli intervalli temporali in cui possono essere sostenute le spese:

  • detrazione del 50% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 in 10 rate annuali di pari importo per interventi su qualsiasi tipo di edificio in zona di rischio sismico 4 o su immobili diversi da abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con spesa massima recuperabile di 96.000 euro (la detrazione sarà comunque riproposta anche dal 1° gennaio 2018 nella misura del 36%);
  • detrazione variabile dal 50% all’80% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (sulla base dell’entità di miglioramento del rischio sismico) in 5 rate annuali di pari importo per interventi su abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3.

È previsto un aumento del tetto di spesa da 96.000 euro per singola unità immobiliare a 96.000 euro annui per ciascuno dei 5 anni previsti.

Detrazioni per i condomini

Le regole “particolari” previste per gli interventi condominiali La detrazione Irpef del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici spetta anche per le parti comuni degli edifici condominiali o per tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 (quindi, per un quadriennio in più rispetto alla proroga annuale prevista per tutte le altre tipologie di interventi di riqualificazione energetica effettuati non su immobili condominiali).

In questi casi la detrazione spetta con una soglia di spesa pari a 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari di cui si compone il condominio:

  • nella misura del 70% nel caso in cui i lavori interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • nella misura del 75% se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Scopri tutte le agevolazioni edilizie e detrazioni IRPEF per il 2017

 

 

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Super e iper-ammortamento per modernizzare l’impresa

SUPER E IPER AMMORTAMENTO: DUE POSSIBILITÀ PER RINNOVARE L’AZIENDA

Per professioni e imprese alla ricerca di un Commercialista per consulenza fiscale a Monza, pubblichiamo l’informativa in merito a super e iper ammortamento per il 2017. Con i commi che vanno dall’8 al 13, articolo 1, Legge di Bilancio 2017 il legislatore ha prorogato ed ampliato le misure agevolative in tema di ammortamento.

Super ammortamento

È confermata la possibilità per le imprese, per i lavoratori autonomi e professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2017, di incrementare il costo di acquisto del bene, o canone di leasing, nella misura del 40%. Si ripropone quindi anche per il 2017 il super-ammortamento quale misura fiscale che prevede la maggior deduzione del costo fiscale del bene acquisito in dichiarazione dei redditi.

Il requisito della novità viene derivato dalle indicazioni di prassi legate all’agevolazione Tremonti, ovvero si considerano nuovi i beni:

  • acquistati direttamente da produttore o commerciante,
  • acquistati da soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato da alcuno, Per beni “complessi” il requisito della novità sussiste anche in presenza di beni non nuovi purché non prevalenti.

È, infine, considerato nuovo anche il bene esposto negli “show room”.

Iper ammortamento

Viene introdotto inoltre, a favore delle imprese che effettuano entro il 31 dicembre 2017 (30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nell’Allegato A, l’incremento della misura del costo di acquisizione nella misura del 150%. Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%.

Leggi l’informtiva su super e iper ammortamento

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La nuova Imposta sul reddito delle imprese

La nuova Imposta sul reddito delle imprese

Studio Traballi, Commercialista in Monza, pubblica l’informativa sulla nuova IRI, imposta sui redditi delle imprese. La Legge di Bilancio per il 2017 introduce una previsione che consente di sottoporre a tassazione il reddito d’impresa conseguito dalle imprese individuali e della società di persone in maniera analoga a quanto previsto per le società di capitali.

È infatti previsto che in relazione a tali redditi sia pagata, in luogo dell’Irpef progressiva, un’imposta sostitutiva del 24%.

L’obiettivo della norma

Obiettivo della norma in esame è duplice:

  • Incentivare la patrimonializzazione attraverso il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive;
  • introdurre una uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica. Dal 2017 scegliere una società di persone o una società di capitali diventerà, se non equivalente, certamente meno distorsivo, almeno sotto il profilo tributario.

Le regole di applicazione dell’IRI

Le regole dell’IRI Tale nuovo meccanismo di tassazione, prevede l’introduzione dell’“imposta sul reddito d’impresa (IRI)” mediante inserimento del nuovo articolo 55-bis, Tuir. Il nuovo articolo prevede che:

  • il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l’aliquota prevista dall’articolo 77, Tuir (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24%;
  • dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci;
  • qualora in futuro siano prelevate delle somme che erano state assoggettate a tassazione IRI, tali importi dovranno scontare la tassazione ordinaria in capo al titolare dell’impresa/socio della società.

Leggi l’informativa completa sulla nuova IRI

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Proroga assegnazioni ed estromissioni agevolate

Proroga per assegnazioni ed estromissioni agevolate

Informativa nell’ambito della consulenza fiscale a Monza. La Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016) dispone la proroga dei provvedimenti di:

  • cessione e assegnazione agevolata, a favore dei soci delle società, dei beni Immobili (in particolare) da queste
    possedute;
  • trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplici;
  • estromissione dei beni immobili strumentali dalle ditte individuali.

Tali operazioni ordinariamente sono accompagnate da un carico tributario piuttosto consistente che, attraverso il provvedimento in commento, può essere limitato.

La limitazione del carico tributario può avvenire tramite:

  • una determinazione agevolata della base imponibile (per il calcolo della plusvalenza che si potrebbe venire a generare, è ammessa la possibilità di far riferimento al valore catastale anziché al valore venale degli immobili, quest’ultimo normalmente molto più elevato), oltre a
  • l’applicazione di una conveniente aliquota di imposta sostitutiva (8% per la generalità dei casi, 10,5% qualora la società risultasse di comodo per due dei tre periodi d’imposta precedenti).
  • un’aliquota agevolata del 13% da corrispondere sulle riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si trasformano, ottenendone quindi l’affrancamento.

La proroga per le società

Il comma 565, Legge di Bilancio 2017 interviene per prorogare le disposizioni contenute nella L. 208/15 che consentivano, entro lo scorso 30 settembre, di assegnare/cedere in maniera agevolata gli immobili della società a favore dei soci.

La proroga per le imprese individuali

Il comma 566, Legge di Bilancio 2017 interviene per prorogare anche il provvedimento di estromissione agevolata dei beni da parte dell’imprenditore individuale.

Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione, gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017. Le scadenze di versamento sono le medesime previste per le società:

  • il 60% di quanto dovuto, entro il 30 novembre 2017;
  • il rimanente 40%, entro il 16 giugno 2018.

Scopri di più sull’estromissione agevolata e l’assegnazione ai soci dei beni d’impresa