Informativa Commercialista Monza Milano

IT 12 – Deducibilità degli omaggi di Natale

Deducibilità degli omaggi di Natale

Studio Traballi Commercialista Monza offre servizi di consulenza fiscale per imprese e professionisti. Anche per quest’anno è arrivato il momento in cui le aziende devono decidere se e come omaggiare i propri clienti, fornitori o dipendenti. Ai fini della corretta scelta occorre tenere a mente i limiti di deducibilità fiscale dei costi e di relativa detraibilità dell’Iva. Diventa pertanto necessario identificare:

  • la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio. Essi possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l’omaggio;
  • le caratteristiche del soggetto ricevente. Ci sono differenze a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro soggetto.

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa

I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:

  • integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
  • qualificati come spese di rappresentanza.

In merito alle spese di rappresentanza ricordiamo che è stato modificato l’articolo del TUIR che le disciplinava.

Le nuove soglie contenute nel testo dell’art. 108 Tuir sono le seguenti:

  1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
  3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato in apposita voce. Gli omaggi sono infatti in questo caso “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non spese di rappresentanza.

 

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti.

Scarica l’informativa completa sul trattamento fiscale degli omaggi di Natale

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La disciplina dei prezzi di trasferimento- IT N11

I Prezzi di trasferimento

Il D.Lgs. n. 158/2015, ha introdotto l’indicazione dei criteri di valutazione adottati per determinare i prezzi di trasferimento infragruppo dovrebbe offrire una copertura penale dal reato di dichiarazione infedele.

Documentazione sul transfer pricing e copertura dalle sanzioni amministrative

Il predetto Provvedimento definisce cosa debba intendersi per “documentazione idonea” al fine delle disapplicazione delle sanzioni. Si tratta del documento denominato “Masterfile”, che raccoglie informazioni relative al Gruppo e del documento denominato “Documentazione nazionale” (o “Country file”), contenente informazioni relative alla singole società del Gruppo multinazionale, focalizzato soprattutto sulle specifiche informazioni riguardanti le operazioni infragruppo.

Copertura penale se si indicano i criteri dei prezzi di trasferimento

Secondo la nuova norma di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.74/2000, introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015, la rilevanza penale della dichiarazione infedele è esclusa qualora il superamento delle predette soglie derivi dalla rettifica, da parte dell’Amministrazione finanziaria, “della valutazione degli elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali”.

Scarica il documento sulla nuova disciplina sul tranfer pricing

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Deducibilità dei costi sostenuti in Paesi Black List- IT N10

Deducibilità dei costi sostenuti in Paesi appartenenti alla Black List

Con la recente circolare n. 39/E/2016 l’Agenzia delle Entrate,  è intervenuta sulla deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese nazionali in relazione a rapporti intrattenuti con realtà stabilite in Paesi black list.

Le norme in materia di costi sostenuti dalle imprese italiane per acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ovvero “black list”, sono state, difatti, oggetto di rilevanti modifiche.

Gli interventi alla normativa

  • Decreto Internazionalizzazione: (D.Lgs. 147/2015) che ha sancito il passaggio dalla indeducibilità dei costi alla possibilità di deduzione nei limiti del valore normale dei beni e servizi e della deducibilità dell’eccedenza nel solo caso di sussistenza di circostanze esimenti.
  • Legge di Stabilità 2016: (L. 208/2015) che, con decorrenza 2016, ha previsto l’abrogazione delle norme in tema di deducibilità dei costi black list contenute nel Testo Unico delle imposte dirette equiparando tali spese a quelle sostenute per operazioni interne.

Come funzionava per i costi sostenuti nel 2015

Se l’ammontare del costo black list è:

  • Pari o inferiore al valore normale del bene o servizio acquistato, la deduzione dello stesso è integrale
  • Superiore al valore normale del bene o servizio acquistato, la deduzione è integrale nel limite del valore normale. L’eccedenza, pari alla differenza tra valore normale e costo realmente sostenuto, può avvenire solo alla realizzazione della circostanza esimente.

Come funziona per i costi sostenuti a partire dal 2016

  • I costi black list saranno deducibili secondo le regole ordinarie del Tuir;
  • Non sarà più necessaria la separata indicazione di essi nel modello Unico;
  • Non si renderanno applicabili le sanzioni;
  • Non saranno più rilevanti gli elenchi dei Paesi considerati black list.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ricordando che ci occupiamo di fiscalità internazionale a Monza

Scarica il PDF delle nuove norme deducibilità costi black list

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Elenco aggiornato Paesi White List – IT N9 –

Il nuovo elenco dei Paesi White list

L’elenco aggiornato dei Paesi White list è stato pubblicato con Decreto Ministeriale del 9 Agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto. Dunque è stato modificato il contenuto del D.M. 4 settembre 1996 recante “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”. Esso comprende Paesi come Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita e Taiwan. I Paesi white list sono Stati verso i quali sono in vigore le doppie imposizioni, ma sono compresi anche i casi per i quali l’accordo non è ancora stato stipulato. Studio Traballi è specializzato in tax advisor e consulenza sulla fiscalità internazionale e vanta una lunga esperienza nella consulenza fiscale alle imprese internazionali.

Gli effetti delle relazioni con i paesi white list

Le disposizioni che si applicano agli stati membri della White list riguardano:

  • Il quadro RW del Modello Unico e il monitoraggio fiscale
  • I redditi d’impresa riguardanti il Trasferimento sede in Italia e le perdite su crediti
  • I redditi finanziari

La data di entrata in vigore del decreto ministeriale white list

Seguendo le regole generali della vacatio legis il decreto dovrebbe essere entrato in vigore il 22 agosto 2016; tuttavia l’Agenzia delle Entrate sembra propendere per l’entrata in vigore immediata. Che si propenda per una o per l’altra soluzione, un effetto immediato esiste per le Dichiarazioni dei redditi da trasmettere entro il prossimo 30 settembre 2016.

Lo Studio del commercialista Alberto Traballi è in grado di offrire consulenza alle imprese multinazionali e internazionali che vogliono relazionarsi con il mercato italiano; ma anche ai clienti privati che investono o desiderano investire all’estero.

Scarica il PDF dei paesi White list

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Riammissione alla rateizzazione ruoli – IT N8 –

Nell’ambito della consulenza fiscale a Milano  e Monza, Studio Trabali pubblica l’informativa tributaria avente per oggetto la riammissione alla rateizzazione dei ruoli scaduti al 30/06/2016 e le modalità con cui presentare la nuova istanza presso gli uffici competenti di Equitalia Milano ed Equitalia Monza.  Con la pubblicazione della Legge 160/2016 di conversione del D.L. “Enti locali” sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, possono chiedere una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda. La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016. Sempre con lo stesso provvedimento (L. 160/2016) è stata aumentata da 50.000 euro a 60.000 euro la soglia di importo del debito della singola cartella per potere richiedere la rateizzazione presentando una istanza semplice, senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

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IT N7 – Novità IMU e TASI 2016

La Legge di Stabilità 2016 interviene sulla materia dei tributi locali con numerose e significative correzioni che esplicano la propria efficacia a decorrere dal periodo d’imposta 2016. Nel presente intervento andiamo a riepilogare gli interventi di maggior impatto.

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IT N6 – Nuove agevolazioni IRPEF e proroga detrazioni

Con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 viene aggiornato il quadro normativo per le detrazioni in tema di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti (compreso il “bonus arredi”), interventi di riqualificazione energetica e interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. In particolare, sono stati introdotti dal 1° gennaio 2016 nuove disposizioni riguardanti:

  • la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale da parte delle giovani coppie;
  • la detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva per l’acquisto di unità abitative di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici;
  • il credito di imposta per le spese sostenute ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza.

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IT N5 – Super ammortamenti per Imprese e professionisti

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali la Legge di Stabilità prevede un’agevolazione che consente una maggiore deduzione del costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi. Tale previsione si presenta già da subito più interessante rispetto alle ultime agevolazioni “Tremonti”, in quanto non vi sono particolari limitazioni circa i beni agevolabili (gli immobili sono comunque esclusi) e non vi è la necessità di fare raffronti con gli investimenti realizzati nel passato (quindi ogni bene acquistato, che rispetti i requisiti, dà diritto ad un beneficio fiscale). Da notare che non vi è un alcuna disposizione che colpisca le dismissioni: se un bene agevolato viene ceduto, semplicemente cessa di dare il vantaggio fiscale, nel senso che, non essendo più stanziati ammortamenti, non vi sarà alcun ulteriore bonus da beneficiare.

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IT N4 – Nuovo regime forfettario

La Legge di Stabilità per il 2016 ha soppresso a far data dal 1° gennaio 2016 il regime dei minimi (che rimane però utilizzabile, fino alla relativa scadenza naturale ovvero sino al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età per coloro che lo abbiano correttamente optato entro il 31/12/2015) ed ha apportato diverse modifiche al regime forfettario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014. Nel seguito affronteremo tali novità iniziando dalla principale.

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IT N3 – Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere (dietro corrispettivo) beni ai soci, oppure – in taluni casi – di trasformare in società semplice l’ente, passando così da soggetto che esercita attività di impresa a soggetto di mera detenzione di beni (assimilato ad una persona fisica) profittando di un trattamento fiscale di favore. Le suddette facoltà richiedono – normalmente – il pagamento di una imposta sostitutiva e, di fatto, rappresentano il naturale rimedio per fuggire dal regime delle società di comodo. Tuttavia, gli strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di pianificazione e riduzione del carico fiscale in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione dell’attività.

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